Quando, nel 2021, è arrivato il momento di scrivere la mia tesi, la necessità sentita era di mappare il cammino giuridico-legislativo che ha portato all’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il primo strumento vincolante per gli Stati aderenti che delinea una strategia globale per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere. Il fine ultimo della ricognizione, nella mia tesi La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Storia e ragioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ha una duplice natura: la prima, di tipo storico-giuridico, deriva dall’esigenza di tracciare la genealogia delle direttive nazionali e sovranazionali specificatamente pensate per le donne e che, di fatto, hanno restituito loro il ruolo di soggetto, troppo spesso negato; la seconda, di tipo informativo, deriva dal bisogno di far conoscere a tutte le donne le tutele giuridiche di cui possono, e devono, avvalersi laddove necessario.
Per una riflessione globale e unitaria sulla giurisprudenza contro la violenza sulle donne, è sembrato opportuno ricostruirne la cronologia a partire dal momento in cui il mondo ha assunto la sua forma attuale e ha iniziato a legiferare su questioni inerenti ai diritti della persona umana. Sulla base di questa scelta procedurale, tre sono le tappe giuridiche che precedono e anticipano la convenzione di Istanbul. La prima: la ‘Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne’ (Cedaw), approvata nel 1979. In quell’anno, la discriminazione contro le donne trovò finalmente la sua definizione. Si legge nel testo della Cedaw: «L’espressione ‘discriminazione contro le donne’ indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, […], dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore». Entrata in vigore il 3 settembre del 1981, la Convenzione si impegna contro lo sfruttamento della prostituzione e del traffico di donne ma, di fatto, non prevede nessun provvedimento specifico contro la violenza di genere che, solo con la raccomandazione del ’92, verrà inquadrata come ulteriore discriminazione.
Nel 1995 arriviamo alla seconda tappa del nostro percorso: la Conferenza di Pechino, ultimo passo di un processo internazionale volto a «far progredire gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per tutte le donne […] e a garantire la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle donne». Tre sono i principi su cui si innesta il programma della Piattaforma di Azione: genere e differenza; empowerment e mainstreaming. Con il primo si riconosce l’importanza e la necessità di elaborare e mettere in atto un processo di emancipazione femminile e politiche internazionali in cui venga valorizzata la differenza che caratterizza la reale situazione delle donne e degli uomini nel mondo. Col significato di “attribuire potere e responsabilità” alle donne, il termine empowerment invita le stesse ad accrescere la propria autostima e le proprie competenze per godere di una maggiore autonomia in tutti i campi della vita quotidiana. Segue poi la pratica “del guardare secondo una prospettiva di genere”, mainstreaming, che pone come obiettivo fondamentale una radicale trasformazione della cultura giuridica e sociale che prenda in considerazione il punto di vista delle donne. Delle 12 aree critiche in cui è diviso il IV capitolo del testo della Piattaforma di azione, la quarta tratta specificatamente della violenza contro le donne, definita come «qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato». Rientrano in questa categoria la violenza fisica, sessuale e psicologica ma anche la sterilizzazione e l’aborto forzati, lo stupro di guerra, le intimidazioni e le molestie. Contro le diverse forme di violenza perpetrate, la Conferenza propone di «adottare misure concertate per prevenire ed eliminare» il fenomeno, invita a «studiare cause e conseguenze della violenza contro le donne e l’efficacia delle misure di prevenzione».
Il cambiamento era in atto. Ciononostante, il nuovo millennio si aprì all’insegna della violenza contro le donne: gli organismi deputati erano chiamati a fronteggiare la situazione con azioni mirate. In questo contesto nasce la prima strategia globale per la lotta contro la violenza di genere e la protezione delle vittime. È il 2002, terza tappa del nostro cammino, quando il Consiglio d’Europa emana la Raccomandazione Rec 5, precedente più autorevole della Convenzione di Istanbul. Sulla scia delle politiche europee e internazionali precedenti, la Raccomandazione ribadisce che la violenza contro le donne deriva dai rapporti di forza storicamente diseguali tra uomini e donne, ne conferma la definizione e ne individua il carattere trasversale e universale, in quanto fenomeno che esula dalla classe sociale, dall’etnia, dalla religione e dall’età e che colpisce le donne di tutto il mondo, indipendentemente dalle specificità soggettive.
La Raccomandazione ha tuttavia una natura puramente discrezionale: la stessa si limita infatti a invitare gli Stati membri ad adottare una serie di misure atte a favorire la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime, senza tuttavia imporre
specifici doveri.
Dopo anni di norme giuridicamente non vincolanti (soft low), l’11 maggio del 2011, il Consiglio d’Europa adotterà la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il primo strumento internazionale con il quale si impone a tutti gli Stati membri di sottostare alle direttive previste dal regolamento. Nel tentativo di attuare i principi previsti e riassunti nelle quattro P (Prevenire, Proteggere, Perseguire gli autori e Politiche integrate), la Convenzione attribuisce cogenza di mezzi e di azioni a tutti gli Stati firmatari, disponendo loro obblighi giuridici e culturali. In questo modello integrato, gli strumenti legislativi vengono affiancati da una serie di misure volte alla sensibilizzazione, all’educazione della società e alla formazione di figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di violenza. La priorità ribadita rimane il supporto, la sicurezza e la tutela dei diritti umani delle vittime. Da qui il vincolo per tutti gli Stati firmati ad attuare misure che mirino a evitare la vittimizzazione secondaria e ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza. L’attuazione delle misure previste a tutela delle vittime «deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche […], sull’origine nazionale o sociale […], sullo status di migrante o di rifugiata, o su qualunque altra condizione».
Il divieto esplicito di discriminare in base allo status di migrante o rifugiata sottolinea l’attenzione che il trattato rivolge al carattere trans-culturale della violenza contro
le donne.
Per essere davvero efficaci, le misure a sostegno e a protezione delle vittime di violenza di genere devono essere necessariamente affiancate da misure atte a perseguire gli autori. La Convenzione di Istanbul riconosce come reati penalmente perseguibili il matrimonio e l’aborto forzati, la violenza psicologica e sessuale, gli atti persecutori, la violenza fisica, le mutilazioni genitali femminili, i delitti d’onore, le molestie sessuali, la sterilizzazione forzata e i tentativi intenzionali di commettere tali crimini. I reati dovranno «essere applicati a prescindere dalla natura del rapporto tra vittima e autore». A tal proposito, è particolarmente significativo il fatto che i reati commessi da un membro della famiglia, dal convivente della vittima o da una persona che ha abusato della sua autorità sull’attuale o ex coniuge o partner, vengano riconosciuti come circostanza aggravante nel determinare la pena da applicare. Per dare seguito ai precetti attinenti alle Politiche integrate, tutti gli Stati membri sono obbligati a predisporre politiche nazionali, globali e coordinate volte a prevenire, combattere e perseguire ciascuna forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione. Organismi nazionali ad hoc dovranno monitorare e verificare l’efficacia delle politiche messe in atto dai singoli Stati attraverso ricerche e raccolte dati realizzati a intervalli regolari; quanto ricavato dalle indagini dovrà poi essere trasmesso al Gruppo di esperti (Grevio), incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione.
Dal punto di vista linguistico, è particolarmente interessante l’Articolo 3 del I capitolo del trattato, intitolato “Definizione” e dedicato alle stesse. In primo luogo, si specifica che con l’espressione ‘violenza nei confronti delle donne’ si designa una «violazione dei diritti umani e una discriminazione contro le donne […]». Tale riconoscimento è una delle innovazioni più significative introdotte dalla Convenzione: esso presuppone infatti «un adeguamento interpretativo rispetto ad alcune categorie valutative quali l’onore, la passione e la gelosia» (Tiziana Coccoluto, “Prime considerazioni sull’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul”, Questione Giustizia, 2014, https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-considerazioni-sull-entrata-in-vigore-della-convenzione-di-istanbul_22-08-2014.php) su cui la Suprema Corte si esprimeva dichiarando che la loro manifestazione «non è espressione di per sé di spirito punitivo nei confronti della vittima della quale, pertanto, non può tollerarsi l’insubordinazione» e che l’omicidio commesso da un innamorato non possa ritenersi abietto in quanto tale concetto esula i sentimenti di affetto e amore.
Tra le riforme linguistiche attuate dalla Convenzione, spicca l’uso del termine ‘genere’, con il quale si chiama apertamente in causa la matrice storica, sociale e culturale della violenza. Inoltre, è paradigmatica l’identificazione della violenza domestica come forma di discriminazione nei confronti delle donne che lede lo sviluppo della persona umana. Così la Convenzione di Istanbul restituisce alla violenza agita all’interno delle mura familiari la sua connotazione pubblica, affrancandola dalla sua prerogativa privata.
Le considerazioni linguistiche suddette, e quelle che seguiranno, sono frutto del prezioso contributo della giudice Paola di Nicola Travaglini che ho avuto l’onore di intervistare il 10 giugno del 2021. Durante il nostro colloquio, la magistrata ha posto particolare enfasi sull’uso estremamente sovversivo che la Convenzione fa della parola “donna”. Se infatti il trattato, insieme alla Costituzione Italiana, è una delle fonti più importanti per la magistratura del nostro Paese è proprio in virtù del fatto che, in esso, trova menzione un nuovo soggetto giuridico fino ad allora mai esistito in quanto tale: le donne. L’apporto della giudice Paola di Nicola è stato essenziale anche per mettere a fuoco il contesto italiano. In Italia, dove ricordiamo solo nel 1981 è stata abrogata la rilevanza penale della causa d’onore e soltanto nel 1996 la violenza sessuale è stata definita come reato contro la persona e non più contro la morale pubblica, tutta la legislazione varata a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul è stata fortemente arricchita e incrementata. Tra le riforme legislative che hanno contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido e in linea con i requisiti della Convenzione, la legge n. 69 del 19 luglio del 2019 (Codice Rosso) occupa una posizione di primo piano. La legge amplia ulteriormente le figure di reato previste dalla Convenzione, inasprisce le pene per gli autori dei reati e sancisce una corsia preferenziale per le denunce di violenza in cui si ravvisano seri pericoli per l’incolumità della donna.
Nonostante i progressi compiuti, dalle indagini condotte dall’Oms si evince che, nel mondo, una donna su tre è vittima di violenza di genere. Le ricerche effettuate dall’Istat mostrano che, in Italia, il 31.5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Di queste, le forme più gravi sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Dalle indagini condotte dalle Nazioni Unite emerge che, nel mondo, ogni giorno 137 donne vengono assassinate da un proprio familiare; in Italia una ogni quattro. La violenza di genere costituisce per le donne la prima causa di morte e di disabilità. Per la giudice Paola di Nicola, queste evidenze sono il risultato del grande iato che esiste ancor oggi tra la cultura e la capacità di coloro che devono applicare gli obblighi imposti dalla Convenzione e la visionarietà e la tutela dei diritti previsti dalla stessa. Attualmente, infatti, nessuna delle norme disposte dal Trattato viene applicata dagli Stati firmatari in maniera rigorosa e completa. Le ragioni di questa inadempienza globale sono da rintracciare nell’apparato simbolico e culturale del nostro paese che ridimensiona e naturalizza la violenza, rendendone difficile l’individuazione, e nel mancato riconoscimento della natura cogente della Convenzione di Istanbul, troppo spesso considerata semplicemente un monito.
Nel giugno del 2021, l’Italia, così come il resto del mondo, iniziò a valutare gli effetti del lockdown determinato dall’emergenza pandemica. L’indagine “La condizione economica femminile in epoca di Covid-19”, condotta da Ipsos per Weworld, mostrò che le donne erano state le principali vittime economiche della pandemia. I dati allarmanti fecero parlare di una vera e propria Shepoverty nell’ambito di una più generale Sherecession che colpì tutti gli aspetti della vita delle donne. Come evidenziato dalla giudice Paola di Nicola, lo smartworking o il licenziamento, per le donne che già avevano un’attività molto calata sugli obblighi familiari o professionalmente non strutturata, portarono a una riduzione della capacità di guadagno delle donne e, quindi, della possibilità di sottrarsi a forme di violenza. La ricerca dell’Istat in merito alle telefonate al 1522, alle richieste di aiuto presso i Centri antiviolenza e all’aumento delle violenze durante il periodo di convivenza forzata, rivelò una situazione preoccupante, definita una “pandemia
nella pandemia”.
In Italia nei primi tre mesi del 2024 sono stati commessi 20 femminicidi, crimine che nel nostro ordinamento giuridico ancora non costituisce una specifica fattispecie di reato. Nel testo definitivo della direttiva europea, per contrastare la violenza di genere, trascurando quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul, è stato eliminato l’articolo 5, in cui si definiva lo stupro come un rapporto sessuale non consensuale. Il messaggio che i governi nazionali e internazionali ci stanno inviando è chiaro: gli uomini sono la norma, noi l’eccezione; in quanto tale, i nostri diritti e le leggi che li dovrebbero tutelare sono derogabili perché riguardano specificatamente noi che, da sempre, siamo l’altro di un io maschile, irragionevolmente universale. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza (e la differenza soggettiva) dei cittadini (e delle cittadine), impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (e lavoratrici) all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; Art.3 della Costituzione Italiana. Potremmo partire da qui…
Qui il link alla tesi integrale: https://www.toponomasticafemminile.com/sito/images/eventi/tesivaganti/pdf/267_Fattori.pdf
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Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.
