Sotto pressione. La (de)regolamentazione del lavoro notturno femminile

Il primo comma dell’articolo 37 della nostra Costituzione sancisce che: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».
Nella sua formulazione, l’articolo richiama il principio di uguaglianza (art.3) nella sua duplice veste formale e sostanziale, stabilendo, da una parte, il divieto di discriminazioni a danno delle donne e, dall’altra, la predisposizione di trattamenti speciali che tengano conto delle esigenze connesse al ruolo materno.
Sebbene nella nostra Carta costituzionale siano presenti diversi articoli che insistono sulla distinzione sulla base del sesso (pensiamo agli art.29, 48, 51, 117), il 37 è l’unico in cui ci si riferisce esplicitamente a un soggetto femminile. Come nota Barbara Pezzini in L’art. 37 Cost: il corpo presupposto. Tra produzione e riproduzione, «l’uso del femminile va necessariamente a collegarsi alla ratio della norma […], perché il femminile, nella disposizione, allude e rimanda al “corpo della differenza”, al corpo femminile presupposto nella sua essenziale differenza riproduttiva dal corpo maschile; perché evoca gravidanza, maternità, parto, allattamento e puerperio».
Procedendo in una prospettiva non neutralizzante, che tenesse conto delle differenze biologiche che caratterizzano uomini e donne e delle modalità con cui esse si ripercuotono effettivamente sulle loro vite, i nostri e le nostre costituenti davano sostanza al principio personalista che, esplicitato all’articolo 2, impegna la Repubblica a tutelare le peculiarità di ognuno/a di noi.
Premesso che la Costituzione italiana si caratterizza per il fatto di essere rigida e, dunque, di avere una forza legislativa maggiore rispetto alle disposizioni ordinarie che vanno interpretate alla luce di quanto da essa stabilito, negli ultimi decenni si è assistito, soprattutto per quanto concerne i diritti di donne e lavoratrici, a un’inversione di tendenza: oggi è l’evoluzione normativa, in particolar modo quella europea, a dettare le condizioni per la regolamentazione del mondo del lavoro.
La Comunità europea, in origine Comunità economica europea, nasce con l’obiettivo di costruire un grande mercato comune. Va da sé, dunque, che nel suo trattato costitutivo (Trattato di Roma del 1957) non fosse previsto un principio generale di uguaglianza, quanto piuttosto singoli divieti di discriminazione, primo fra tutti quello basato sulla nazionalità: eventuali atteggiamenti discriminatori nei confronti di cittadini e cittadine della comunità avrebbero rappresentato un ostacolo al buon funzionamento del mercato che si fondava sulla libera circolazione di beni, servizi e persone.
Le prime direttive antidiscriminatorie dell’Unione europea furono volte a uniformare le condizioni di impiego e retributive delle donne degli Stati membri. Nell’ottica economicista dell’Ue, la differenza salariale femminile poteva rappresentare una tipologia di concorrenza sleale. Con la direttiva n.117 del 1975 si stabilì il ravvicinamento della legislazione degli Stati parte relativamente al principio di parità salariale; l’anno seguente, con la direttiva n.207, il principio di uguaglianza fra uomini e donne venne esteso anche ad altri campi, tra cui la parità di accesso alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro. In questo senso, un passaggio chiave è rappresentato dal Trattato di Amsterdam del 1999: con esso si chiarisce che il principio di uguaglianza non è limitato esclusivamente agli aspetti retributivi ma riguarda tutti gli ambiti del lavoro.
In ossequio alla normativa europea, l’Italia, dove nel frattempo erano state approvate leggi volte a proteggere la lavoratrice madre/sposa e la sua salute (pensiamo a quelle che sanciscono il divieto di adibire la donna a lavori pericolosi, faticosi o insalubri durante la gestazione e fino al settimo mese dopo il parto o di adibirla al lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino al terzo mese successivo), varò una serie di disposizioni che, di fatto, seguendo la linea tracciata dalla Comunità, andavano nella direzione della promozione della parità tout court. Ne è un esempio manifesto la legge 903/1977 con la quale viene abrogata gran parte delle vecchie disposizioni e si sancisce il divieto di discriminazione fondato sul sesso, dal momento dell’accesso al lavoro a tutto il perdurare del rapporto. Ciononostante, la norma, e la sua attuazione, porta con sé anche una significativa riduzione della tutela della lavoratrice: l’art.5, pur mantenendo il divieto di lavoro notturno per le donne, affida alla contrattazione collettiva la possibilità di rimuoverlo.

Le vicissitudini legislative inerenti la (de)regolamentazione del lavoro notturno sono un caso emblematico della pervasività, dell’influenza e della pressione che il diritto e le politiche dell’Unione europea esercitano sulla legislazione nazionale. Emblema di una visione stereotipata e moralistica della donna, allo stesso tempo, il divieto al lavoro notturno era espressione di una valorizzazione della funzione familiare della donna, una forma di protezione che si sarebbe potuta estendere anche agli uomini. Tuttavia, la visione giuridicamente sessuata del lavoratore e della lavoratrice, propria della concezione nazionale, si scontrò con quella assimilazionista e omologante dell’Ue: nel 1997 la Corte di Giustizia, l’organo comunitario chiamato a garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto e degli atti normativi della Comunità, condannò l’Italia, dichiarando l’art.5 della legge 903/1977 in contrasto con la direttiva europea 207/1976. Sulla base della normativa comunitaria, le donne lavoratrici gestanti, o nei mesi successivi al parto, possono essere esentate dal lavoro notturno solo in caso di necessità attestata da certificato medico e fino a un anno di età dell’infante. Tale clausola è mantenuta anche nel successivo decreto legislativo 66/2003.

Occultando le sue intenzioni funzionaliste dietro un ammaliante principio antidiscriminatorio, l’Ue stravolge (demolendole) le misure a tutela del lavoro notturno femminile per incrementare il numero di donne che possano contribuire allo sviluppo del suo mercato.
La deregolamentazione del mercato del lavoro, effetto della riduzione delle leggi e delle limitazioni che lo interessavano, si è tradotta in più opportunità di lavoro, ma di lavoro precario, meno dignitoso e meno sicuro sia per gli uomini che per le donne.
Questo smantellamento della legislazione in materia di occupazione è funzionale agli interessi della politica sociale europea volta a un aumento della partecipazione delle persone al mercato del lavoro retribuito nel tentativo di ridurre i costi sociali che altrimenti dovrebbero essere sostenuti dai sistemi pubblici.

Vorrei concludere questo articolo con una citazione della professoressa Elisa Olivito, donna che, agli occhi di questa studente, oltre che per l’indiscutibile competenza, risalta per la sua spiccata intelligenza e sensibilità: «Mi sento vicina a quel pensiero femminile del simbolico, per il quale la parola “sesso” non deve essere abbandonata perché ritenuta sinonimo della parola “genere”, […] la differenza sessuale non è un mero contenuto. […] Rispetto alla distinzione tra sesso e genere (l’uno inteso come dato biologico, l’altro come dato culturale), si è giunti a concepire persino il sesso come una costruzione sociale che, al pari del genere, non avrebbe nulla di oggettivo […]; esso sarebbe soltanto “assegnato” o “indicato” alla nascita. È su questo tornante che la differenza di genere deraglia verso un’indistinzione amorfa, non meno stereotipata e patriarcale delle distinzioni da cui vorrebbe prendere le distanze.
[…] Nel ragionare in termini solo paritari e antidiscriminatori si corre il rischio di avere come esito giudizi di mera equivalenza. […] Il risultato è quello di mettere tra parentesi l’asimmetria tra i sessi. […] Lo strumento antidiscriminatorio che si innesta sulla logica giuridica paritaria funge, in primo luogo, da moltiplicatore neutro di trattamenti ripiegati sull’irrilevanza della differenza sessuale, perché incentrati sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro — ossia alle medesime alienanti condizioni — degli uomini» (Elisa Olivito, Non è uguaglianza quella che fa dell’uomo la mia misura, in Azzariti Gaetano (a cura di), Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto. Atti del Seminario di Roma, 26 novembre 2021, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, 87-110).

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Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.

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