L’Europa è unita, ma sono uniti anche i nostri diritti? Nello scorso articolo, Diritto in Valigia, abbiamo appurato che il diritto internazionale ha dei poteri limitati sulla condizione delle donne, data l’assoluta sovranità nazionale in termini giuridici (per specificazioni ulteriori vi invito a vederne il testo); tuttavia è legittimo chiedersi se a livello regionale esista un’omogeneità. Iniziamo dal principio: perché ha senso porsi una tale domanda? L’Unione europea non si fonda solo sulla prossimità geografica, infatti c’è una discrepanza tra ciò che geograficamente è un territorio in Europa e ciò che giuridicamente appartiene all’Unione europea. Una simile distinzione si basa sul principio secondo cui l’atto di unirsi si può effettuare solo quando esiste una base comune di idee e intenti, rendendone fondamentale l’omogeneità se vogliono far parte dell’Unione. La Turchia ne è prova: geograficamente è a cavallo del continente, storicamente è interconnessa alle vicende europee, ciò nonostante non si ritiene che sussista la comunione di idee e intenti tali da permettere l’entrata del Paese nell’Unione.
Appurato questo aspetto fondamentale, sembrerebbe logico pensare che la parità di diritti di genere sia uguale in tutta Europa, eppure la questione dell’uguaglianza di diritti tra donne e uomini assume rilievo centrale anche qui, facendo sì che la risposta alla domanda «se le donne godano degli stessi diritti in tutta Europa» debba essere necessariamente articolata in modo sfaccettato. Il nocciolo della questione sta nel fatto che, sebbene esistano fondamenta normative forti, persistono ancora delle differenze operative e di attuazione tra gli Stati membri.
In primis è opportuno richiamare la base dell’Unione, il quadro normativo che stabilisce il principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che recita «l’uguaglianza tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso il lavoro, l’occupazione e la retribuzione».
Il ventitreesimo articolo è inequivocabilmente chiaro, anche riguardo all’ottenimento di tale uguaglianza, specificando che tale principio non esclude la possibilità di attuare politiche e iniziative per il raggiungimento di una vera e profonda parità. Questo dettaglio è nutrito di una grossa e importante consapevolezza, quella del lavoro ancora da fare, quella di dover mettere le mani in pasta e collaborare per tale principio, rendendolo un obiettivo e un’intenzione che dovrebbe essere comune ad ogni Stato membro.
L’impegno contro la discriminazione è incorporato nell’articolo 21 della medesima Carta, il quale vieta ogni discriminazione fondata sul sesso (ed altri possibili motivi), inserendo analogamente la possibilità di attuare politiche che favoriscano la realizzazione di tale principio.
Il combinato disposto di questi due articoli dà vita a un impegno formale dell’Unione europea e degli Stati membri aderenti nella garanzia del godimento di pari opportunità, non solo per le cittadine e i cittadini, ma per chiunque si trovi nel territorio. Inoltre, a livello sovranazionale, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa rappresenta uno strumento specifico dedicato alla tutela delle donne contro la violenza, definendo tale violenza come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Seguendo questo quadro normativo, sembrerebbe dunque possibile affermare che in astratto le donne in Europa godano di diritti uguali riconosciuti e protetti. Tuttavia, la realtà mostra che non solo non si può affermare che tali diritti siano goduti in modo uniforme in tutti i Paesi europei, ma sono individuabili almeno tre ordini di problematiche che rendono la risposta alla nostra domanda negativa.
Il primo punto riguarda la competenza e il grado di attuazione nazionale delle carte e articoli citati, che risultano incostanti. Sebbene l’Ue e il Consiglio d’Europa abbiano stabilito direttive e convenzioni comuni, varia il modo in cui essi si manifestano nei sistemi giuridici nazionali, tornando al discorso di Diritto in valigia, la loro effettiva esecuzione dipende da ciò che vuole ogni Stato membro. Ad esempio, la Commissione europea rileva che gli Stati membri sono «vincolati» dalla Carta solo quando applicano il diritto dell’Unione, ma ciò lascia scoperte tutte le casistiche che non sono nell’ambito ristretto della normativa Ue, né in Stati che non hanno ratificato convenzioni. Purtroppo le “zone d’ombra” esistono anche nell’esercizio dei diritti fondamentali.
Il secondo aspetto critico ricade sulle disparità materiali nell’accesso a tali diritti. Se una donna con due figli non ha un lavoro, evapora il principio di egual diritto al lavoro e alla retribuzione equiparata. Se la donna che denuncia una violenza non viene creduta, se viene discriminata se non addirittura punita e svalutata, allora nulla di quanto dichiarato e firmato dallo Stato ha davvero una valenza nella vita delle cittadine.
La Roadmap for Women’s Rights della Commissione europea del marzo 2025 evidenzia che, nonostante alcuni progressi, occorre fare ancora moltissima strada verso la società dell’uguaglianza tra donne e uomini, anche in Unione Europea. La Convenzione di Istanbul non è stata ratificata o attuata pienamente da tutti gli Stati, dimostrando che l’impianto normativo contro la violenza è altalenante.
Sulle orme di questo discorso arriviamo al terzo punto critico, costituito dalla dimensione culturale, sociale e istituzionale. C’è differenza tra la legge e la prassi, la verità è scandita a colpi di sofferenza per i diritti formalmente riconosciuti ma vanificati da pratiche discriminatorie, stereotipi, mancanza di risorse e ritardi nell’attuazione. Prendiamo il caso dell’interruzione di gravidanza in due Paesi europei confinanti: in Polonia è legale solo a fronte di violenza o pericolo di vita della donna, in Germania ci sono regole meno stringenti ma, formalmente parlando, l’aborto è ancora reato (Internazionale 2024).
In conclusione, anche se formalmente le donne in Europa godono degli stessi diritti fondamentali, grazie ai trattati e alla normativa europea e sovranazionale, non è corretto affermare che de facto vivano la medesima condizione e abbiano lo stesso accesso a essi. Una tale disomogeneità ci pone di fronte a un altro interrogativo: come si può attenuare la distinzione tra diritto formale e diritto sostanziale? Le sanzioni sono uno strumento che può essere usato, ma i suoi effetti non sono garantiti. Si deve discuterne, scavare dietro i perché, proseguire la ricerca.
Per saperne di più:
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/23-equality-between-women-and-men?utm_source=chatgpt.com
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Articolo di Lisa Currenti

Laureata in Filosofia e laureanda in International Studies, perenne curiosa, crede che con il giusto sguardo si possa capire tutto. Si interessa di geografia, musica, psicologia, cinema, moda, biologia, sport e molto altro. Ama ascoltare, osservare e immaginare, tre elementi fondamentali per scrivere. Fa parte di quel gruppo di persone che spererebbe in giornate da 48 ore.
