Dal libero consenso al “dissenso”. Un disegno di legge stravolto

Ci sono uomini meravigliosi, a questo mondo, che danno la vita per difendere le donne. Ne è un esempio l’infermiere di Minneapolis Alex Jeffey Pretti, morto ammazzato dagli agenti dell’Ice il 25 gennaio, mentre tentava di proteggere da strattoni e percosse una manifestante. Una donna qualunque, come potremmo essere io e mia madre, che neppure conosceva, ma che riteneva, da essere umano, di dover proteggere dalla violenza gratuita e brutale dell’agenzia federale statunitense.
Ce ne sono altri, invece, che dalle donne sentono di avere il diritto di pretendere tutto, compreso il sesso non consenziente. Si chiamano molestatori e stupratori e i dati a loro carico sono impressionanti. Stando ai primi risultati dell’indagine Istat 2025, sono circa 6 milioni e 400mila le donne italiane di età compresa tra i 16 e i 75 anni ad avere subito almeno una violenza fisica o violenza sessuale nel corso della vita, un dato pari al 31,9% della popolazione femminile.

Di fronte a questi numeri, il 19 novembre 2025 alla Camera dei deputati, maggioranza e opposizione all’unanimità trovavano l’accordo su un emendamento di modifica della legge contro la violenza sessuale, proposto dalla deputata Laura Boldrini. Nell’articolo 609-bis veniva così introdotto il concetto di consenso libero e attuale, spostando l’asse della legge dalla condotta della donna (e dell’uomo), alla libertà di autodeterminazione della persona. Secondo il nuovo disegno di legge, se non c’è esplicito consenso, si configura inequivocabilmente il reato di violenza sessuale. Un’ovvietà talmente palese, che in Europa sono ventuno i Paesi che hanno già adottato legislazioni sulla violenza sessuale basate sul consenso. L’ultimo in ordine di tempo è stata la Francia, che ha modificato la legge dopo lo sconvolgente caso di Gisèle Pelicot, che ha fatto il giro del mondo per la sua drammaticità. Per chi non lo ricordasse, si tratta dell’atroce vicenda della donna stuprata da più di cinquanta uomini, mentre era priva di sensi, con la complicità del suo ormai ex marito, Dominique Pelicot. L’uomo, che durante il processo ha confessato i propri crimini, per dieci anni (tra il 2011 e il 2020) ha sedato la moglie somministrandole un farmaco ansiolitico, accordandosi poi con gli amici e consentendo loro di stuprarla a ripetizione. Non contento, ha addirittura filmato il tutto, fornendo prove schiaccianti a suo carico. Agli amici che si lamentavano della poca partecipazione della donna all’atto sessuale, Pelicot spiegava che, poverina, aveva assunto troppi farmaci perché malata. Nonostante la legge francese consenta, nei casi di violenza sessuale, di chiedere di mantenere l’anonimato e la privacy, Gisèle ha scelto e fortemente voluto un processo a porte aperte, per dare a tutte le donne vittime di stupro la forza di denunciare. Un esempio di coraggio e dignità straordinario, che ha echeggiato per settimane sui social, i giornali e le televisioni di tutto il mondo. Senza consenso è stupro, senza possibili interpretazioni o scappatoie: il no è no, ma anche l’impotenza e il silenzio non sono un sì, non costituiscono consenso. Tutto molto limpido, ci eravamo quasi anche in Italia, dove i numeri della violenza sessuale sono quelli che ricordavamo più sopra. Se non fosse che il 22 gennaio la Senatrice Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, infischiandosene dell’accordo bipartisan tra Giorgia Meloni e Elly Schlein e rendendo di fatto vano il voto della Camera, ha riformulato il testo, che ora non parla più di consenso ma di dissenso: «L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa, ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Perché, ci sono casi in cui lo stupratore informa prima la vittima che sta per violentarla? In cui le chiede il permesso prima di abusare di lei? In cui le dà il tempo di esprimere il proprio libero pensiero prima di saltarle addosso? «Non esiste, in questa legislatura, un precedente paragonabile a ciò che sta accadendo», scrivono in una nota i capigruppo in Senato Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5s), Raffaella Paita (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs), Marco Lombardo (Azione). Mentre per la senatrice dem Beatrice Lorenzin «Spostare l’asse dal consenso alla volontà o al dissenso significa ribaltare l’onere sulla vittima» e questo «rappresenta una regressione grave e incomprensibile».

Dopo aver abolito, nel 1981, il delitto d’onore e l’assurda norma che estingueva il reato di violenza sessuale se il carnefice sposava la vittima (che a quel punto rimaneva vittima a vita), dopo esserci liberate dello status di crimine contro la morale pubblica e il buon costume riservato allo stupro e aver conquistato quello di crimine contro la persona (l’altro ieri, nel 1996), torniamo al vecchio film: sul banco dell’imputato c’è di nuovo la donna. I suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti, il tipo di abbigliamento, i presunti ammiccamenti, la sua presupposta avvenenza. Certo, perché se dalla bancarella del mercato qualcuno ruba un po’ di frutta e viene denunciato, la colpa non è di chi se n’è appropriato senza pagare, ma del fruttivendolo, che ha esposto le mele in strada, facendole apparire appetitose. Non si guarda più al ladro, al delinquente, al vero trasgressore della legge, ma si passa in rassegna tutta la sequela dei comportamenti della vittima che possono aver indotto il ladro a rubare. Da anni i servizi antiviolenza denunciano questa gravissima distorsione di sguardo, sottolineando con forza quale trauma comporti e cosa significhi per una vittima di abusi o di stupro, in sede di processo, dover ripercorrere tutti i fatti, essendo costantemente chiamata a giustificare sé stessa, il proprio modo di comportarsi e di essere. Così la violenza si reitera, rendendo la donna vittima due volte. Per Mariastella Gelmini (Noi moderati), invece, il nuovo testo «raggiunge un punto di equilibrio, ribadendo la centralità della volontà della donna senza rischiare di cancellare principi di garantismo processuale». Ma in questa nuova formulazione, la volontà contraria è da valutare a seconda del contesto e della situazione (il no può non essere un rifiuto), il che significa chiedere alla vittima di dimostrare di non essere impossibilitata ad esprimere il proprio dissenso e di aver detto no in modo chiaro (cioè ritenuto inequivocabilmente tale), nel momento adeguato, nel contesto che qualcun altro dovrà giudicare.

Eppure la violenza sessuale è una violazione dell’autodeterminazione, dell’integrità e della dignità delle donne, non può essere un’incomprensione, uno scambio comunicativo che va interpretato. Come spiega bene il sito di Linea Rosa, «Questo Ddl rimette al centro il sospetto sulla vittima e le valutazioni morali sul suo comportamento e sulla sua prontezza di reazione alle aggressioni, mentre l’autore della violenza continua a beneficiare di margini di ambiguità. Non esistono zone grigie nella violenza sessuale. Esiste il consenso delle donne e la loro autodeterminazione e quando queste mancano, c’è violenza». Non solo. La pena dai 6 ai 12 anni, prevista per il reato di violenza sessuale, è ora applicabile solo se sono dimostrabili minacce o abusi di autorità. Un Ddl retrogrado e sessista, incredibilmente scritto da una donna, che tradisce la Convenzione di Istanbul e allontana l’Italia da quella riforma della legislazione che ha portato gran parte dell’Europa, ultime Spagna, Francia e Svezia, a varare leggi che definiscono la violenza sessuale con la mancanza di consenso.

***

Articolo di Chiara Baldini

BALDINI-PRIMO PIANO.jpg

Classe 1978. Laureata in filosofia, specializzata in psicopedagogia, insegnante di sostegno. Consulente filosofica, da venti anni mi occupo di educazione.

Lascia un commento