Il 14 gennaio di quest’anno ci lasciava Valeria Fedeli, sindacalista — tra le cui cariche sindacali si ricordano quella di Segretaria generale nazionale della Filtea (2000-2010) e quella di Presidente del sindacato tessile europeo (2001-2012) — Vicepresidente nazionale di Federconsumatori, Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Senatrice, Vicepresidente vicaria del Senato e protagonista di rilievo del femminismo nazionale, tra le fondatrici del movimento Se non ora quando, da sempre impegnata per i diritti e le libertà delle donne, per l’uguaglianza e contro ogni forma di discriminazione.

Il 9 aprile dell’anno precedente, Valeria mi accoglieva nella sua casa. La ragione dell’incontro era di natura accademica: all’epoca ero impegnata nella scrittura della mia tesi di laurea magistrale e l’intervista che le proposi, alla quale acconsentì con gentilezza, serviva ad arricchire ulteriormente il mio elaborato. C’è di vero che da quel confronto — che oserei definire amichevole, per la postura paritaria che assunse nei miei confronti e per la franchezza con cui condivise esperienze e opinioni — ne uscirono arricchiti non tanto, e non solo, il mio lavoro ma soprattutto la mia persona e la mia consapevolezza femminile.
Un estratto di quel dialogo è già stato condiviso nella mia dissertazione finale, Questo non è il tuo posto. Le molestie come strumento di terrorismo sessuale. Un’analisi incarnata; in questa sede, proporrò la versione integrale, aggiungendo un ulteriore tassello alla straordinaria eredità che questa donna ci ha lasciato.
Scrivendo mi sembra di riuscire a sentirla parlare ancora e di riuscire a rivedermi seduta davanti a lei, mentre la luce che entra dalla grande finestra alle sue spalle le incornicia lo sguardo risoluto e i riccioli rosso fuoco.
La Convezione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019, ratificata dall’Italia con la legge 4 del 15 gennaio del 2021, sancisce che l’espressione ‘violenza e molestie’ nel mondo del lavoro indica un «insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico», e include la violenza e le molestie di genere.
Il 12 marzo dell’anno corrente la Senatrice Ilaria Cucchi ha presieduto la seduta 241 della Commissione congiunta Giustizia e Lavoro al Senato. Il giorno successivo la Senatrice pubblicava un post su Instagram, affermando che le Senatrici della maggioranza continuavano a insistere che le molestie, per essere considerate vere, devono essere reiterate.
Nove anni fa, con la sentenza 35473/2016, la Corte suprema affermava che la ‘pacca sul sedere’ può integrare il reato di violenza sessuale solo nel caso in cui la mano sia rimasta appoggiata «per un apprezzabile lasso di tempo, perché è il criterio cronologico a differenziare la molestia dal mero sfioramento accidentale».
Dalla discussione alla pratica, sembra dunque che la molestia non possa esistere ed essere riconosciuta, e di conseguenza punita, fin tanto che non rientri nel campo della violenza fisica e sessuale.
Ma le molestie e la violenza sessuale sono la stessa cosa? La reiterazione che si vorrebbe connaturata alla molestia, qualora riconosciuta come imprescindibile, non determinerebbe che l’onere della prova ricada ancora una volta sulla donna?
La molestia sessuale non è soltanto la violenza fisica-sessuale perché, per l’appunto, basta anche una sola volta a far sentire una donna a disagio dentro un rapporto diseguale di potere o anche in una relazione (per strada, nel mondo del lavoro, in famiglia) per configurare un comportamento come molesto e quindi atto a cagionare un danno fisico e psicologico. Dunque, sono due cose differenti ed è fondamentale saper descrivere la differenza tra queste due tipologie. In proposito, ci sono già articoli di legge che descrivono le fattispecie. Il tema di fondo è, infatti, intanto saperle descrivere e poi comprendere che è sufficiente anche una sola volta per la loro configurazione: se tu subisci una molestia anche in una sola occasione, il danno che il comportamento molesto determina non sparisce immediatamente. Una situazione esemplificativa in questo senso è quella del colloquio di lavoro: in questo contesto, la/il responsabile designato potrebbe porre alla candidata domande relative la sua intenzione di avere dei figli; il quesito costituisce una forma di molestia perché denotativo di una differenza in cui, tra l’altro, vi è anche una reazione di difficoltà, sofferenza e disagio che perdura per tutto il tempo del colloquio. Ovviamente si tratta di una molestia in quanto il/la recruiter agisce una violenza avvalendosi dello stereotipo sessuale radicato per il quale una donna che mette al mondo una/un figlio non è in grado di lavorare o di svolgere qualsiasi altra mansione.
Il tema è che un’aggressione fisica-sessuale è comprovabile mentre la molestia, soprattutto per quanto concerne la tipologia non immediatamente fisica ma psicologica, deve essere testimoniata nella sua valenza perniciosa e dimostrata da chi agisce l’atto. La molestia è violenza ma le diverse declinazioni servono a far comprendere che ci sono differenti tipi di violenza — che non sono immediatamente quelle afferenti alla violenza da stupro — così da derimere ogni sottovalutazione della molestia per via della svalutazione del danno psicofisico di chi la subisce.
La reiterazione che si vorrebbe connaturata alla molestia determinerebbe, invece, un’inversione dei ruoli, facendo ricadere l’onere della prova sulla vittima. Diventa davvero importante che un disagio di comportamento subito venga scritto e che se ne parli immediatamente con qualcuno; ciò dipende dal fatto che la vittima potrebbe non essere da subito nella condizione di scegliere di denunciare.
Recenti prospettive femministe hanno portato a quella che può essere considerata una vera e propria astrazione del corpo e, insieme del sesso, che si configurerebbe, al pari del genere, come una costruzione sociale e culturale. Il femminismo della differenza, che rivendicava la liberazione della donna proprio a partire dalla valorizzazione delle sue differenze corporee e biologiche, in primis dalla capacità procreativa delle donne, negli anni ha perso progressivamente il suo seguito perché tacciato di cristallizzare il maschile e il femminile in un binarismo costrittivo, come due realtà ben definite e chiuse in sé stesse (invece che dialogiche). Mi pare tuttavia che, quando parliamo di molestie, sia proprio il corpo della donna a costituire il seme della discordia ed è proprio su quel corpo che la violenza viene agita. Il corpo della donna nello spazio pubblico, nella sua materialità e con tutti i significati naturali e culturali che esso veicola o che gli vengono attribuiti, diventa bersaglio da colpire per ripristinare un certo ordine. Secondo lei quali sono le implicazioni tra il corpo delle donne e le molestie che su di esso vengono agite? Si può prescindere dalla corporeità femminile quando si discute di molestie?
Assolutamente no! Non si deve mai disconoscere che il corpo delle donne nasce come corpo con una specifica sessualità e che la violenza su di esse deriva proprio da questo presupposto. Naturalmente la violenza e le molestie vengono agite anche su corpi differenti, ma non si può negare il cosiddetto binarismo: negandolo, infatti, si negherebbe alla radice il fatto che le violenze perpetrate contro le donne sono prevalentemente agite sui loro corpi. Dacia Maraini, in merito, spiega che lo stupro, in situazione di guerra, si configura come volontà di fare violenza là dove nasce la vita, intesa come massima caratteristica femminile. Non è un caso che nei conflitti lo stupro sia legato all’intento di distruggere un’etnia, al genocidio.
In materia di molestie, a differenza di altri paesi europei come la Francia, la Germania e la Spagna, che si sono dotati di articoli e di disposizioni specifiche per punire penalmente le molestie nel mondo del lavoro e non solo, oggi l’Italia sconta un ritardo normativo rilevante. I diversi disegni di legge presentati negli anni sono ancora in fase d’esame e, sebbene si stia attualmente lavorando a un testo unico che li metta insieme, le lungaggini istituzionali e le divergenze parlamentari fanno presagire che il percorso da fare sia ancora lungo.
Lei stessa, sotto la scia del MeToo e del conseguente ingresso nella discussione pubblica del tema delle molestie nei luoghi di lavoro, nel 2018, ha presentato come prima firmataria un disegno di legge in merito (n. 655).
Nel nostro Paese, per punire penalmente una molestia si ricorre di frequente all’art. 660 del Codice penale, che disciplina la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone. Siamo nell’ambito della sezione 1 del Codice Penale, ‘Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica’; un inquadramento questo, che forse con impudenza, mi permetto di affermare che, in qualche modo, riporta ai tempi in cui la violenza sessuale veniva riconosciuta come crimine contro la moralità pubblica e il buon costume piuttosto che come delitto contro la persona, dove il corpo della donna, per l’appunto, veniva considerato un bene pubblico.
Secondo lei a cosa si deve questa ritrosia che i nostri e le nostre politiche sembrano avere nei confronti del disciplinamento della violenza maschile nei confronti delle donne in generale e delle molestie in particolare?
C’è una concezione che nega — nonostante la presenza di leggi come la Convenzione di Istanbul, votata all’unanimità ma non letta e non capita — i fondamenti su cui si basa la violenza agita dagli uomini nei confronti delle donne. A maggior ragione, abbiamo incontrato ostacoli, e li incontriamo tutt’oggi, esattamente nella definizione di reato di molestie perché sono sottovalutate e si continua a considerarle dei comportamenti “normali, naturali” della relazione tra uomo e donna e non come elemento di sopraffazione. Dietro a questa cultura vi è il disconoscimento dell’autonomia e della libertà di una donna di dire sì o no e, soprattutto, di essere sé stessa. In merito, vi è una profonda incrostazione culturale dettata dalla misconoscenza del corpo, della psicologia e della valenza del gesto violento o molesto sulla donna che lo subisce, con il conseguente riconoscimento esclusivo della natura disdicevole del comportamento, piuttosto che nella sua identificazione come reato. La ragione per la quale non siamo riuscire a introdurre il famoso articolo 9 è dovuta proprio a questa negazione.
(continua)
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Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Presso la stessa università ha conseguito la laurea magistrale in Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.
