Come nasce una dittatura. Le leggi fascistissime

L’anno che è appena cominciato vede la ricorrenza del centenario della promulgazione delle leggi fascistissime. È non solo storicamente, ma anche civicamente importante ricordare l’iter e i contenuti di tali leggi — seppur in modo sintetico — che nel corso del 1926 in Italia, sotto il regime di Mussolini, decretarono la definitiva svolta verso una dittatura piena a livello politico e legislativo, superando di fatto la politica fascista dei primi anni, dalla marcia su Roma (1922) al delitto di Giacomo Matteotti (1925), definita da storici e storiche “politica del doppio binario” (da una parte stringere compromessi con i liberali e dall’altra praticare intimidazioni squadriste per indebolire il Parlamento). È necessario ripercorrere le varie tappe per avere un quadro chiaro e riflettere sulla portata che tali leggi ebbero sul progressivo smantellamento della libertà e dei diritti dei cittadini e delle cittadine. Come ha scritto lo storico Paolo Viola: «Si trattava di concepire istituzioni politiche fortemente autoritarie, ma anche capaci di coinvolgere le masse popolari e di controllare rigorosamente le coscienze; il tutto senza alterare i rapporti di forza fra le classi sociali. Le leggi, cosiddette “fascistissime”, cancellarono l’idea liberale di equilibrio e di controllo reciproco fra i poteri dello Stato, modificando lo Statuto Albertino del 1848» (in Adriano Prosperi e Paolo Viola, Storia moderna e contemporanea. Il Novecento, Einaudi, Torino 2000).

Nel percorso preparatorio alle leggi del 1926 occorre tenere in considerazione i seguenti passaggi legislativi:
– Legge 3 dicembre 1922, n. 1601: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione, una legge delega che attribuì poteri di decretazione al governo per riordinare fisco e pubblica amministrazione, ponendo le basi per il controllo statale. Dopo poco verranno istituiti il Gran Consiglio del Fascismo e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
– Legge 18 novembre 1923, n. 2444, nota come Legge Acerbo (dal nome del deputato Giacomo Acerbo che redasse il testo): si trattava di una legge elettorale secondo la quale il partito o la lista che avesse raggiunto la maggioranza relativa con almeno il 25% dei voti avrebbe avuto i due terzi dei seggi in Parlamento. La legge spianò la strada al controllo pieno del Parlamento da parte del Partito fascista. Alle elezioni del 6 aprile 1924 i fascisti si presentarono in un listone unico con cattolici, nazionalisti e liberali conservatori a fronte delle forze antifasciste che erano divise e non riuscirono ad avere la meglio. Al di là di questo, fu un momento vissuto all’insegna della violenza, delle intimidazioni, con i fascisti che entravano nelle cabine elettorali per influenzare il voto. Risultato: il listone arrivò al 65% dei voti. Memorabile fu il discorso sui brogli elettorali tenuto alla Camera il 30 maggio 1924 da Giacomo Matteotti, che pagò con la vita la sua ferma opposizione al fascismo e l’aperta denuncia delle sue violenze.
– Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: con questa legge venne di fatto sancita la supremazia del potere esecutivo sul potere legislativo e del governo sul Parlamento. Il titolo di Presidente del Consiglio dei ministri venne modificato in Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che non fu più primus inter pares: egli rispondeva direttamente al Re e a loro volta i ministri rispondevano al Re e al Primo Ministro. Le funzioni del Capo del Governo furono quelle di stabilire l’ordine del giorno delle sedute del Parlamento, chiedere il riesame di una legge respinta dalle camere, essere nominato e revocato solo dal Re; dunque, non era più previsto il voto di fiducia al Capo del Governo. Non solo: Benito Mussolini, oltre a essere Capo del Governo, era anche ministro degli esteri e ad interim ministro della guerra, ministro della marina e ministro dell’aeronautica.

Nel 1926 si proseguì, dunque, a svuotare progressivamente di significato lo Statuto Albertino con l’emanazione delle seguenti leggi:
– Legge 31 gennaio 1926, n. 100, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche: questa legge prevedeva che il governo emanasse norme giuridiche tramite decreti-legge esecutivi nell’immediato, escludendo garanzie d’intervento da parte delle assemblee legislative.
– Legge 4 febbraio 1926, n. 237, Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti: venne rafforzato il potere dei prefetti e fu abolito il carattere elettivo delle amministrazioni comunali e provinciali, i Comuni furono amministrati dai podestà, funzionari di nomina del Governo. La legge venne presto estesa a tutti i comuni italiani.
– Il 20 gennaio 1926 entrò in vigore la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, Disposizioni sulla stampa periodica, ove fu decretato quanto segue: Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica. Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa. È la fine ufficiale della libertà di stampa.
– Legge 3 aprile 1926, n. 563, Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro: la legge proibì il diritto di sciopero, le serrate e l’esistenza di tutti i sindacati che non fossero legalmente riconosciuti, ovvero fascisti, i quali erano gli unici a poter firmare contratti collettivi.
– Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza): il decreto dispose che i prefetti sciogliessero tutti i «partiti, associazioni e organizzazioni che esplicavano azione contraria al regime». Venne disposto anche il confino di polizia per le e gli antifascisti.
– Legge 25 novembre 1926, n. 2008, Provvedimenti per la difesa dello Stato: la legge istituì il Tribunale speciale per la difesa dello Stato che doveva perseguire i reati contro la sicurezza dello Stato, puniti anche con la pena di morte, ed era formato da un collegio con membri della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e da militari.
– Regio decreto legge 6 novembre 1926, n. 1903, Istituzione di un servizio speciale di investigazione politica (convertito in legge il 22 gennaio 1928, n. 405): venne creato l’Ufficio Politico Investigativo (Upi) per intensificare la repressione del dissenso e il controllo dello Stato fascista sui cittadini e cittadine.

Erano gettate le basi per il regime. Gli sviluppi successivi resero ancora più repressiva l’impostazione della politica fascista: nel 1928 fu emanata una nuova legge elettorale che prevedeva una lista unica nazionale di 400 candidati scelti dal Gran consiglio del fascismo; nell’anno scolastico 1930-1931 fu adottato il libro di testo unificato e con il regio decreto 28 agosto 1931, n. 1227 si impose il giuramento di fedeltà al fascismo da parte dei professori universitari: solo poco più di una decina di essi furono disposti a perdere il posto di lavoro piuttosto che iscriversi al Partito fascista.
Sono le tappe che hanno condotto alla costruzione e al consolidamento della dittatura, il cui lessico e portata storico-politica attirano l’occhio più attento di chi conosce la Storia e guarda con preoccupazione al presente e al rischio di ‘democratura’.
Qualche esempio rinfrescherà la memoria di lettori e lettrici.
Il 9 agosto 2019, in un comizio a Pescara, Matteo Salvini (allora ministro dell’Interno) afferma: «Chiedo agli italiani, se ne hanno la voglia, di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede».
Alle elezioni politiche del 2022 la coalizione di centro-destra vince con un programma unitario, a differenza del centro-sinistra i cui partiti si presentano con programmi differenti, ognuno con il proprio: della coalizione fa parte il Pd, partito che va perdendo sempre di più la sua identità di sinistra, offrendo il destro a proposte che non hanno alcun legame con la storia politica della sinistra, al punto che ci si chiede quale sia oggi la sinistra in Italia, a quale cultura attinga, quali valori rappresenti. Laddove la sua identità è chiara e riconducibile a valori socialisti che sono dalla parte degli ultimi/e, le elezioni le vince: vedi alla voce Zohran Mamdani a New York.
Il 18 giugno 2024 il Senato approva in prima lettura il disegno di legge costituzionale sul premierato, che prevede l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente del Consiglio dei ministri, un premio di maggioranza alle liste elettorali associate al premier eletto, la restrizione del potere di nominare il capo del governo da parte del Presidente della Repubblica, e molto altro. L’attuale governo risulta essere anche quello che ha fatto un uso più intenso della decretazione d’urgenza (numero di decreti-legge per mese), superando i governi Berlusconi, e non siamo in pandemia.

Quanto al diritto di sciopero, il ventaglio di atteggiamenti che rasentano il desiderio di repressione va dalle minacce di precettazione reiterate (e applicate) di Matteo Salvini negli ultimi due anni alle dichiarazioni della premier Meloni (e non solo) sugli scioperi del venerdì e (soprattutto) contro la CGIL: «Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme».
La legge n. 80/2025, il cosiddetto Ddl Sicurezza, diventata legge, ha inasprito le pene per chi protesta con manifestazioni che bloccano strade e ferrovie, ha aumentato le tutele per le forze dell’ordine (mentre Amnesty International Italia da sempre chiede — inascoltata — l’utilizzo di codici identificativi ben visibili sulle uniformi degli/delle agenti di ordine pubblico), passando per gli sgomberi del Leoncavallo e dell’Askatasuna. L’Associazione Antigone lo ha ribattezzato il “Ddl Repressione”. Non occorre nemmeno tanto guardare alle piazze che protestano: decine e decine sono i casi che potremmo citare per dimostrare una certa orticaria che si manifesta sulla pelle dei nostri politici e politiche quando un cittadino o una cittadina prova a dissentire in pubblico alla loro presenza in comizi, ospitate, inaugurazioni.

Sui rapporti con la stampa libera — quel poco che c’è ancora in giro — si rileva l’allergia che la Presidente Meloni ha nei confronti delle domande dei/delle giornalisti/e: «I never want to speak with my press» («Io non voglio mai parlare con la mia stampa»), parole della premier in un fuorionda con Donald Trump ad agosto scorso, fino al capolavoro della conferenza stampa di fine 2025, anzi inizio 2026, una vera e propria gara di slalom tra le domande che l’hanno interpellata su contenuti e sostanza dei suoi più di 1000 giorni di governo.
In ultimo — non in ordine di importanza — non si può trascurare la portata dell’imminente referendum sulla riforma della giustizia, per cui saremo chiamati a votare a marzo: che si stia dalla parte del Sì o del No, è indubbio che si tratta di una riforma che interviene profondamente sull’assetto della giustizia e sull’organizzazione della magistratura, andando a toccare direttamente l’equilibrio tra i poteri dello Stato e il funzionamento quotidiano del sistema giudiziario. Il referendum è confermativo e spetta a noi cittadini e cittadine esprimerci su una legge che modifica di fatto la Carta costituzionale, per cui è importante che ci si informi correttamente e adeguatamente su una riforma che, con il suo impianto, rischia di alterare l’equilibrio dei poteri dello Stato attentando a un principio cardine della nostra democrazia.

Varrà la pena di ricordare Montesquieu: «La libertà politica per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dall’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza: e perché si abbia questa libertà, bisogna che il governo sia tale che un cittadino non possa temere un altro cittadino. Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, poiché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore (Montesquieu, Lo spirito delle leggi, I)».

Lo storico Paolo Viola scriveva: «una terza componente culturale del fascismo era quella antiparlamentare e bellicista. Malgrado la tragicità della guerra mondiale appena terminata, i fascisti non credevano nelle virtù della pace e anzi continuavano ad esaltare la guerra, considerata una buona misura di “igiene dei popoli”. […] Analogamente non credevano alle istituzioni parlamentari, che danno potere alle maggioranze» (in Adriano Prosperi e Paolo Viola, Storia moderna e contemporanea. Il Novecento, cit.). Nel 1922 Mussolini ebbe a dire in Parlamento, offendendolo profondamente: «Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli…».
Oggi occorre difendere le istituzioni della Repubblica e gli equilibri della Costituzione con coraggio civico e consapevolezza storica. Sono trascorsi cento anni dalla stretta di violenza e illiberalismo che fece del nostro Paese una sanguinosa e rozza dittatura. Avremo imparato la lezione della Storia?

Ai posteri l’ardua sentenza.

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Articolo di Valeria Pilone

Già collaboratrice della cattedra di Letteratura italiana e lettrice madrelingua per gli e le studenti Erasmus presso l’università di Foggia, è docente di Lettere al liceo Benini di Melegnano. È appassionata lettrice e studiosa di Dante e del Novecento e nella sua scuola si dedica all’approfondimento della parità di genere, dell’antimafia e della Costituzione.

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