«Se gli esseri umani hanno diritto ai diritti fondamentali, perché non dovrebbero averlo gli animali?». In quanto essere umano sono consapevole che questa proprietà concessa di natura con la mia esistenza regola, agevola, orienta il mio agire e la mia volontà; in quanto essere umana, d’altro canto, ho dovuto constatare che i miei desideri e le mie azioni non hanno conseguenze solo sulla mia vita e che non basta il pensar di poter fare qualcosa a legittimare qualsiasi mia scelta. Non voglio peccare di astrusità, ma credo sia necessario riconoscere che gli animali «Sebbene non siano Homo sapiens, sono esseri che hanno diritto a un’esistenza dignitosa e a un trattamento umano senza crudeltà e torture. […] Pertanto non è solo nostro dovere fondamentale mostrare compassione per i nostri amici animali, ma anche riconoscere e proteggere i loro diritti». Le frasi che ho citato in questa introduzione provengono da una sentenza di un tribunale indiano (Nair v. Union of India, Kerala Court, n. 155/1999, Giugno 2000) e mostrano la necessità che etica e giustizia collaborino in stretta sinergia e, soprattutto, che ciò corrisponda a una crescente legittimazione giuridica nei confronti delle specie animali.

Nella puntata di Considera l’armadillo dedicata al rapporto tra animali e diritto, il punto più interessante è la contraddizione in cui, da un lato, l’ordinamento giuridico italiano ed europeo hanno iniziato a riconoscere gli animali come esseri senzienti, mentre, dall’altro, continuano (nella maggior parte dei casi) a trattarli come beni, oggetti di proprietà e risorse da regolare secondo gli interessi umani — un motivo ricorrente nelle logiche di sfruttamento messe in atto dall’uomo. Questa tensione attraversa l’intera conversazione con la giurista Caterina Murgo, docente dell’Università di Pisa — e autrice del volume Gli animali nel diritto. Le discipline giuridiche declinate sugli esseri senzienti — che definisce quella attuale come una fase di transizione. Difatti, il diritto nazionale ha registrato dei segnali incoraggianti nel corso degli ultimi anni, ma il passo più evidente in Italia è avvenuto con la revisione costituzionale del 2022, che ha collocato la salvaguardia degli animali dentro l’articolo 9, affiancandola alla protezione dell’ambiente e della varietà biologica: riconoscendo, quindi, le specie animali nella Carta fondamentale, si è finalmente sancito un principio che guiderà l’operato pubblico e la lettura delle norme.
A questo si affianca un intervento più recente sul piano penale, che segna un cambio di impostazione da non trascurare: per molto tempo, il Codice penale ha parlato di delitti contro il sentimento per gli animali, una formula che, di fatto, spostava il baricentro sull’essere umano; ciò che veniva tutelato non era l’animale in sé, ma la sensibilità collettiva offesa da comportamenti considerati crudeli. La riforma ha modificato questa prospettiva, introducendo la categoria dei delitti contro gli animali e riconoscendo così gli animali come destinatari diretti della protezione giuridica (come si legge nel titolo IX bis, libro secondo, del Codice penale).
Questo passaggio è tutt’altro che formale perché cambiare il soggetto della tutela significa cambiare il modo in cui il diritto protegge il bene: non più la reazione emotiva dell’uomo, ma l’interesse dell’animale a non subire danni o sofferenze. Tuttavia, questo avanzamento non elimina le ambiguità perché, mentre il diritto penale si muove in questa direzione, altre aree dell’ordinamento restano ancorate a una logica diversa. Il riconoscimento costituzionale e la svolta penale indicano un cambiamento che, dopotutto, non è ancora pienamente tradotto nel complesso delle norme. Nel Codice civile, infatti, gli animali continuano a essere trattati secondo categorie che risalgono al 1942: beni mobili, suscettibili di appropriazione, proprietà, contrattazione, e ciò genera una forte contraddizione rispetto a quanto sancito nel Codice penale: in uno viene riconosciuta la sensibilità animale, nell’altro vengono conservati un lessico e una struttura che collocano ancora l’animale dentro la logica della disponibilità umana. Da questa doppiezza derivano effetti molto concreti, perché la misura della tutela cambia a seconda del contesto in cui l’animale compare e dell’area giuridica di riferimento.
L’ambiguità strutturale si fa molto evidente nella classificazione delle specie: il diritto distingue animali da compagnia, da assistenza, da reddito, impiegati nella sperimentazione, o, ancora, usati in pratiche commerciali o rituali — una categorizzazione che serve a regolare situazioni differenti. Ma sul piano sostanziale produce una gerarchia che perpetra un’idea di specismo in cui solo alcuni animali sono più vicini alla sensibilità pubblica, più facilmente riconosciuti come portatori di interessi da salvaguardare; mentre tutti gli altri restano ai margini, soprattutto quelli inseriti nelle grandi filiere produttive, dove la loro esistenza è pensata in funzione dell’utilità economica.
Gli animali da reddito sono forse quelli su cui il divario tra riconoscimento e tutela effettiva appare più evidente: l’Ue li definisce esseri senzienti e afferma il principio del benessere animale, ma la realtà degli allevamenti intensivi, dell’uso delle gabbie e della selezione produttiva mostra quanto quel principio resti spesso subordinato ad altre priorità. Durante la puntata, Murgo richiama diversi esempi che rendono queste contraddizioni palpabili: dai conigli allevati in gabbia alla soppressione dei pulcini maschi — a lungo considerati scarti della produzione perché “inutili” sia alla filiera delle uova sia a quella della carne.

In questo contesto il riferimento a Giustizia per gli animali di Martha Nussbaum risulta imprescindibile perché, come il volume di Murgo, fornisce strumenti necessari per approcciarsi al diritto animale. Nel libro Nussbaum contesta l’idea che gli animali debbano essere pensati solo in funzione dell’utilità per l’essere umano e propone di considerarli soggetti portatori di capacità e forme di vita che meritano di essere sviluppate: se messa accanto ai temi emersi nella puntata, questa prospettiva aiuta a leggere il limite più profondo dell’attuale assetto giuridico: il problema non è soltanto che le norme siano ancora insufficienti, ma che continuano a muoversi dentro una cornice prevalentemente antropocentrica. Gli animali vengono riconosciuti, sì, ma fino a un certo punto: il diritto non nega che gli animali siano esseri senzienti, ma ne riconosce la tutela entro confini che coincidono, in larga parte, con gli interessi umani; la protezione cresce quando l’animale è vicino all’uomo, come nel caso degli animali “da compagnia”, e si riduce progressivamente quando entra in ambiti in cui prevalgono esigenze economiche, produttive o scientifiche.
Quanto possiamo concludere è che la questione animale non è più un tema marginale, ma non è ancora diventata un principio capace di riorganizzare il diritto in maniera profonda e capillare. La fase di stallo in cui ci troviamo — segnata da riforme in apparenza importanti ma ancora parziali, da sensibilità nuove che convivono con categorie obsolete — evidenzia la problematicità dell’aspetto giuridico che, dopotutto, è prima ancora culturale. Senza un cambiamento nel modo in cui gli animali vengono percepiti anche i progressi normativi rischiano di restare incompleti; finché gli animali resteranno collocati all’interno di un sistema che li definisce principalmente in relazione a ciò che rappresentano per l’essere umano, ogni avanzamento rischia di essere vano.
Copertina: foto di Nicole Kurwa su Unsplash.
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Articolo di Nicole Maria Rana

Nata in Puglia nel 2001, studente alla facoltà di Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Appassionata di arte e cinema, le piace scoprire nuovi territori e viaggiare, fotografando ciò che la circonda. Crede sia importante far sentire la propria voce e lottare per ciò che si ha a cuore.
