Per BES si intende “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata” secondo il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute) dell’OMS (Ianes, 2005). Con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” nascono in maniera formale i BES, acronimo che quindi si riferisce a una qualsiasi situazione negativa, temporanea o permanente, a livello organico, biologico, fisiologico, psicologico, sociale, ambientale, rispetto alla quale è necessario offrire una risposta adeguata e personalizzata inclusiva. La successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con BES”, responsabilizza la scuola nell’individuazione di situazioni di svantaggio scolastico e ne sancisce l’intervento. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione, formato da docenti scelti, svolge pertanto diversi compiti: rilevare i BES presenti nella scuola; documentare gli interventi didattico-educativi; supportare i colleghi su strategie e metodologie da adottare; monitorare il livello di inclusività; coordinare i GLHO; elaborare entro il 30 giugno il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.
«Nella prima parte il Piano deve riportare: la rilevazione dei BES presenti, le risorse professionali specifiche, il coinvolgimento dei docenti curricolari, del personale Ata, delle famiglie, del territorio e i punti di forza e di criticità. Nella seconda parte il Piano deve indicare gli obiettivi di incremento dell’inclusività per il prossimo anno».
I Bisogni Educativi Speciali si dividono in tre grandi sotto-categorie:
- Disabilità motorie e disabilità cognitive
- Disturbi evolutivi specifici
- Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali
Nel primo gruppo rientrano alunni che hanno una disabilità motoria e/o cognitiva certificata e tutelata dalla legge 104/92, per cui c’è la necessità della compilazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte della scuola.
Nel secondo gruppo troviamo gli studenti con disturbi evolutivi specifici, deficit del linguaggio o della coordinazione motoria, i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati dalla legge 170/2010, il Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) e i borderline cognitivi.
Infine, nel terzo gruppo, abbiamo tutti quei bambini o ragazzi che hanno difficoltà legate ad esempio alla non conoscenza della lingua e della cultura di arrivo, a problemi comportamentali e relazionali, portati in luce dalle insegnanti stesse, che potranno redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP).
È necessario, per capire l’importanza dei BES in senso stretto, osservare le differenze con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che pure ne rappresentano una sottocategoria. A differenza dei DSA, i BES del terzo gruppo non dipendono da una diagnosi clinica, sono piuttosto il risultato dell’individuazione, da parte dell’insegnante, di difficoltà o di particolari esigenze, permanenti o temporanee, dell’alunno, cui si può rispondere con un Piano Didattico Personalizzato. Sta quindi alla competenza dei docenti l’individuazione di alunni con bisogni educativi speciali e a loro spetta anche la responsabilità di una didattica inclusiva e adeguata alle difficoltà riscontrate.
Con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) ha ampliato il campo di applicazione della didattica personalizzata con il riconoscimento di particolari esigenze didattiche per alunni con difficoltà di apprendimento legate a cause familiari, socio-ambientali o culturali. Questo significa che i bambini BES hanno diritto a un Piano Didattico Personalizzato (PDP), precedentemente previsto solo per gli alunni DSA. La Circolare del 17 maggio 2018 ha inoltre fornito una maggiore autonomia agli istituti scolastici proprio in merito alla personalizzazione della didattica, al fine di avere meno vincoli burocratici e di promuovere un intervento educativo immediato.
Anche escludendo gli alunni con 104 e i DSA, che hanno un trattamento e leggi di riferimento specifiche e separate, parliamo di una gran parte di alunni, che non rientra nelle precedenti categorie e per i quali va applicata, in modo inclusivo, una didattica quotidianamente personalizzata, sancita dalla Legge 53/2003. Il gruppo dei BES è infatti fortemente eterogeneo, la nota Miur 562 del 3 aprile 2019 ha riconosciuto come BES anche gli alunni plusdotati. È fondamentale quindi una valutazione adeguata che, senza differenziare, prenda in considerazione le necessità specifiche dell’alunno, garantendo: una didattica personalizzata, la possibilità di utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative adeguate, che supportino l’apprendimento dello studente senza incidere sulla qualità del percorso di formazione. Rispetto alla possibilità di utilizzare strumenti compensativi e dispensativi, riportiamo l’O.M. n 350, dove l’art. 23, Esame dei candidati con DSA e BES del 2 maggio 2018 e la Nota Miur n. 7885 del 9 maggio 2018: nella prima leggiamo che per le scuole secondarie di secondo grado, si conferma che, anche per gli studenti con BES non certificati, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite opportune indicazioni per consentir loro di sostenere adeguatamente l’esame di Stato, tenendo conto delle loro specifiche situazioni soggettive e sulla base del loro PDP; nella seconda, per le scuole secondarie di secondo grado si afferma che per gli alunni con BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, non sono previste misure dispensative, né gli strumenti compensativi «Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».
Entrambe le normative mettono in luce quanta strada ancora si debba percorrere perché l’inclusione possa essere raggiunta.
Solo la corretta formazione e informazione, il costante aggiornamento degli insegnanti, la maggiore attenzione rivolta ad ogni singolo studente e un concreto impegno per l’inclusione permetteranno percorsi di studi di qualità.
Sitografia
Orizzontescuola.it, Il Piano Annuale per l’Inclusività: scadenza 30 giugno. Cosa prevede la normativa, https://www.orizzontescuola.it/il-piano-annuale-per-linclusivita-scadenza-30-giugno-cosa-prevede-la-normativa/
Wikipedia, Bisogni educativi speciali, https://it.wikipedia.org/wiki/Bisogni_educativi_speciali
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Articolo di Alessia Bulla

Laureata magistrale in Letteratura italiana, Filologia moderna e Linguistica, ha una seconda laurea in Logopedia. È particolarmente interessata allo studio sincronico e diacronico della lingua italiana, alla pragmatica cognitiva e alla linguistica, che insegna in aerea sanitaria presso l’Università di Roma Tor Vergata.