1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
Questo è quanto leggiamo al punto 1 dell’Art. 1 nella Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, meglio conosciuta come L. 104/92, che tutela gli e le studenti con Bisogni Educativi Speciali con disabilità. Gli alunni/e con Bes si distinguono infatti in tre sottocategorie: con disabilità motorie e disabilità cognitive; con disturbi evolutivi specifici; con disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali. Gli/le studenti disabili, tutelati dalla legge 104, rientrano nel primo gruppo e solo per loro è prevista la presenza del/la docente di sostegno per un numero di ore commisurato al bisogno dell’allievo/a stessa. L’integrazione sociale delle persone con handicap parte proprio dall’istruzione, che come ribadisce l’Art. 12 è un diritto loro riservato a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’università. Leggiamo infatti:
2. È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
Lo Stato ha l’obbligo di «predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale» e l’integrazione è garantita dalla Legge 104/92, durante l’infanzia e l’adolescenza a scuola, nell’età adulta nei luoghi di lavoro. Le misure di sostegno e di integrazione dipendono dalla certificazione di disabilità, che è il presupposto.
La presa in carico dell’alunno con disabilità richiede un’organizzazione strutturale, funzionale e operativa: al momento dell’iscrizione dovranno essere forniti alla scuola la Diagnosi clinica e la Diagnosi funzionale; il Pdf o Profilo Dinamico Funzionale, aggiornato a ogni cambio di ordine scolastico e la certificazione della disabilità (L. 104). Sono poi i genitori, che all’atto dell’iscrizione devono richiedere l’insegnante di sostegno, depositare la certificazione e segnalare particolari necessità. La Diagnosi clinica e la Diagnosi funzionale sono redatte dalla Asl, la prima definisce la patologia specifica dell’alunno/a disabile, che viene aggiornata in base all’evoluzione della patologia stessa; la seconda invece, sempre redatta dalla Asl, «è un atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap». La Diagnosi funzionale è organizzata in diverse aree, che identificano il rapporto tra l’handicap e il comportamento complessivo dell’alunno o alunna, riporta infatti il livello di sviluppo raggiunto, valuta il livello di autostima e il rapporto con i pari, prevede un’area riservata agli aspetti linguistici di comprensione, produzione o di linguaggi alternativi, esamina il tipo e il grado del deficit, gli aspetti motorio-prassici e quelli neuro-psicologici. Il Pdf, redatto da operatori socio-sanitari, docenti, docenti di sostegno e genitori successivamente alla Diagnosi funzionale, definisce la situazione di partenza a livello fisico, psichico, sociale e affettivo dell’alunno/a e riporta le tappe di sviluppo conseguite e le relative possibilità di recupero; è preliminare al Pei.
Dal punto di vista dell’educazione spetta a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il/la docente di sostegno, che insieme agli/alle insegnanti curricolari ne definisce l’iter di inclusione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (Pei). Il Pei è il piano che descrive gli interventi educativi e didattici per l’alunno disabile, contiene infatti gli obiettivi perseguibili nelle diverse aree, i metodi e i materiali da utilizzare e i criteri di valutazione da adottare.
La L. 104/92 prevede inoltre un Gruppo di lavoro operativo per l’handicap (Glho), cui convergono tutte le figure che ruotano intorno alla/al bambino: scuola, genitori, terapisti, Enti Locali, etc. ed è proprio durante questi incontri che si definiscono il Profilo dinamico funzionale e il Pei.
Sempre in base al Pei redatto, si stabilisce la promozione alla classe successiva, bisogna tuttavia differenziare tra i titoli di studio. Sebbene infatti nella Scuola Primaria e nella Secondaria di Primo Grado avviene sempre la promozione alla classe successiva, anche quando la programmazione è completamente differenziata, diversa è la situazione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, gli/le studenti hanno infatti due possibilità: scegliere un percorso curricolare (o per obiettivi minimi), che gli garantirà un titolo di studio regolare o optare per un percorso differenziato, che tuttavia rilascia un attestato e non il diploma. Definiamo Programmazione differenziata, nella Secondaria di Secondo Grado, il piano con obiettivi difformi dal percorso curricolare, in genere attuato in caso di disabilità cognitive.
Per l’anno scolastico 2019/20 si è vista, inoltre, la necessità di adottare misure straordinarie al fine di garantire la formazione degli alunni/e con disabilità. A tal proposito, con il Decreto scuola, data la particolarità dell’anno scolastico dovuta al Covid-19, «i dirigenti, […], possono accogliere le richieste delle famiglie degli alunni con disabilità e consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso, dopo aver sentito i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l’inclusione della loro scuola. Questo consentirà di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato».
Sitografia
- Disabili.com, Il diritto all’educazione e all’istruzione, (https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili/legge-104-disabili-diritto-alleducazione-e-allistruzione)
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg)
- Miur, Alunni con disabilità, (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html)(https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita)
- Miur, Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot4274_09.html)
***
Articolo di Alessia Bulla

Laureata magistrale in Letteratura italiana, Filologia moderna e Linguistica, ha una seconda laurea in Logopedia. È particolarmente interessata allo studio sincronico e diacronico della lingua italiana, alla pragmatica cognitiva e alla linguistica, che insegna in aerea sanitaria presso l’Università di Roma Tor Vergata.