La legge 7 dicembre 2023, n. 193 (in vigore dal 2 gennaio 2024) segna un punto di svolta nella protezione dei diritti umani fondamentali: riconosce che, una volta superata la malattia, ogni persona ha diritto a non essere più identificata con essa e a non subire pregiudizi basati su una condizione sanitaria pregressa.
Il principio cardine della legge è il c.d. “diritto all’oblio oncologico”, inteso come il diritto delle persone guarite da una patologia tumorale di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione di salute, decorso un determinato periodo di tempo dalla conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive. Si propone di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche da forme di discriminazione nell’accesso a servizi bancari, finanziari e assicurativi, nella procedura di adozione di un figlio o una figlia e nei concorsi pubblici o durante la prosecuzione del rapporto lavorativo. Impone a ogni azienda e ogni ente di non porre domande sul passato oncologico e autorizza ogni cittadino e cittadina a non rispondere qualora venisse ancora chiesto se vi è stata o meno una diagnosi tumorale nel passato.
La ratio del legislatore è evidente: rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena reintegrazione sociale ed economica dell’ex paziente, garantendo che la guarigione clinica si traduca in una piena parità di trattamento sul piano giuridico e contrattuale. La normativa, pertanto, vieta espressamente che la pregressa patologia oncologica possa essere causa di un trattamento deteriore, di un rifiuto a contrarre o dell’imposizione di condizioni più onerose.
In sintesi, la legge stabilisce che il diritto a “dimenticare” la propria storia di malato/a di tumore scatta a 10 anni dalla fine dei trattamenti attivi o dall’ultimo intervento, a 5 anni se la diagnosi è stata ricevuta prima dei 21 anni d’età. Il Ministero della Salute ha prodotto 3 decreti attuativi per definire e chiarire le modalità di applicazione delle norme, rimodulando questi confini temporali. Nel primo decreto è stata introdotta la lista delle neoplasie per le quali sono sufficienti meno anni dalla fine delle cure per avere diritto all’oblio oncologico, dal momento che l’aspettativa di vita dopo pochi mesi può già essere comparabile con quella della popolazione generale.
L’altro definisce le modalità per richiedere il certificato di diritto all’oblio oncologico. La persona interessata può presentare domanda a una struttura sanitaria accreditata, sia pubblica sia privata, a un medico dipendente del Ssn che si occupa della disciplina che riguarda il tumore di cui la persona ha sofferto, oppure al proprio medico di medicina generale.
È possibile usare il modello appositamente predisposto dal legislatore e presente nel decreto, insieme alla documentazione medica che conferma l’effettiva guarigione.
Il certificato di diritto all’oblio oncologico viene erogato entro 30 giorni dalla richiesta e senza alcun costo o onere per il soggetto richiedente.
Per comprendere la portata di questa nuova disciplina faccio alcuni esempi.
Il certificato di oblio oncologico può risultare utile per chiedere o rinegoziare un mutuo, ridiscutere o sottoscrivere un’assicurazione e molto altro.
Qualsiasi decisione pregiudizievole (come il diniego di stipula, l’applicazione di un sovrappremio o l’imposizione di esclusioni) basata sulla pregressa e “dimenticata” patologia oncologica è da considerarsi nulla. La richiesta al/alla cliente di fornire informazioni specifiche sul suo passato oncologico è considerata comportamento illecito della compagnia assicurativa; allo stesso modo sarà illegittima l’eventuale richiesta di sottoporsi a visite mediche specialistiche non necessarie e finalizzate ad accertare aspetti relativi alla patologia pregressa.
La tutela si estende anche al contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile.
Il provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) n. 169 del 15 gennaio 2026, atteso da ormai due anni per la piena attuazione della nuova legge, sancisce il diritto all’oblio oncologico nelle assicurazioni, adeguando i regolamenti sugli obblighi informativi per i distributori e le imprese di assicurazione (vale per agenti, broker e loro collaboratori).
L’articolo 1 modifica il Regolamento Ivass (n. 20 del 2/8/18), aggiungendo all’elenco delle definizioni: «conclusione del trattamento attivo della patologia» e «diritto all’oblio oncologico». Introduce l’articolo 56-bis e l’articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018, prevedendo, in sintesi, che, in caso di stipula di contratto, i distributori di assicurazione forniscano ai/alle clienti l’informativa sul diritto oncologico con indicazione nei Mup (Moduli unici precontrattuali); in caso di rinnovo sussiste il medesimo obbligo se l’informativa non è stata già fornita. Inoltre stabilisce il divieto di acquisire dal cliente o altrove informazioni su pregresse patologie oncologiche, comprese quelle riguardanti il rischio di patologia oncologica del contraente o lo stato di salute dei familiari, oltre al divieto di utilizzare informazioni sanitarie acquisite e utilizzate. Introduce anche l’obbligo per i distributori di cancellazione, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di oblio oncologico, delle informazioni già in possesso sulla patologia oncologica pregressa.
L’articolo 2 prevede l’inserimento dell’informativa sull’oblio oncologico nei documenti informativi precontrattuali e raccorda la disciplina dell’oblio oncologico con quella civilistica in materia di dichiarazioni reticenti e per fornire indicazioni con riguardo alla richiesta di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari.
Di fronte a comportamenti illegittimi degli operatori del mercato, il richiedente dispone di diversi strumenti di tutela per far valere i propri diritti.
In primo luogo, può formalizzare una contestazione formale, richiamando la normativa in materia di oblio oncologico.
Il secondo passo sarà presentare un esposto formale all’Ivass, per contratti relativi alle assicurazioni, all’Arbitro bancario finanziario (Abf) negli altri casi, segnalando la condotta discriminatoria. L’Autorità ha il potere di avviare un procedimento ispettivo e sanzionatorio nei confronti dell’impresa inadempiente.
Potrà ricorrere all’Autorità giudiziaria ordinaria per far accertare la natura discriminatoria della condotta, chiedere la declaratoria di nullità del diniego e, ove ne sussistano i presupposti, ottenere un provvedimento che ordini alla compagnia di contrarre a condizioni non discriminatorie; potrebbe inoltre chiedere il risarcimento del danno subito a causa della discriminazione.
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Articolo di Veronica Grillo

Avvocata del foro di Vicenza, appassionata di questioni di pari opportunità e parità di genere, impegnata nell’associazionismo vicentino, socia e referente provinciale di Toponomastica femminile aps-ets.
