Le pietre angolari della Costituzione

«Il più grande monumento, il maggiore, il più straordinario che si è costruito in Italia, alla libertà, alla giustizia, alla Resistenza, all’antifascismo, al pacifismo è la nostra Costituzione».

Nell’anno che ricorda l’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea costituente inauguriamo una nuova serie sulla Costituzione, che durerà fino alla fine del 2027, data dell’approvazione della Carta fondamentale della Repubblica. Ne scriveranno uomini e donne, insegnanti, giornaliste/i, avvocate/i e altre, raccontando come li hanno percepiti, insegnati, divulgati nella loro vita. Non tutti i commenti agli articoli saranno in ottica di genere, alcuni saranno squisitamente giuridici; solo alcuni saranno appositamente dedicati all’apporto delle Madri Costituenti al testo degli articoli, per valorizzare l’apporto fondamentale dato alla Costituzione da queste coraggiose pioniere di parità. 

Abbiamo pensato di esordire con un articolo a quattro mani, scritto da una donna e da un uomo, in spirito paritario, richiamando la suggestiva immagine utilizzata da Gherardo Colombo nel suo libro “Sulle regole”: «I principi contenuti negli articoli 2 e 3 sono la pietra angolare della Costituzione: tutto il resto è specificazione ed esplicitazione di quei principi fondanti». 
Sintetica ed efficace espressione, quella di Colombo, che qualifica il combinato disposto di questi due articoli, nel loro inscindibile rapporto, come il cuore pulsante di un moderno Stato di diritto che si impone di volere e di dover essere uno Stato sociale degno di tale definizione.
La vittoria del NO nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo ha fortificato la nostra Carta fondamentale: un sussulto democratico ha mobilitato le coscienze di cittadine e cittadini che hanno sentito il dovere morale di arginare e rintuzzare il tentativo di intaccare le fondamenta della Repubblica democratica nata il 2 giugno di 80 anni fa.
Abbiamo difeso la Costituzione, ma non possiamo crogiolarci per questo importantissimo risultato: chi non crede nella Carta nata dalla Resistenza tenterà altre vie, altre subdole modalità, più o meno esplicite o immediatamente riconoscibili per ritornare a colpire princìpi e valori, diritti e doveri, nonché per alterare con torsioni autoritarie gli equilibri, i controlli e le garanzie sancite nell’Ordinamento della Repubblica con la saggezza delle Madri e dei Padri costituenti.
È sempre più urgente impegnarsi per la piena attuazione della “Legge delle leggi”: dobbiamo intendere questo obiettivo come imperativo categorico, anche per contrastare regressioni in troppi ambiti della vita pubblica e privata nel nostro Paese.
Vi proponiamo allora alcune brevi considerazioni sui due articoli scelti.

Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’articolo 2 della Costituzione italiana è uno dei più importanti, insieme all’articolo 3, che proclama il principio di uguaglianza, formale e sostanziale.
Analizziamone le singole espressioni, perché le parole sono importanti e quelle della Costituzione sono preziose:

Repubblica: in questo caso la parola non identifica la forma di Stato contrapposta alla Monarchia, come nell’articolo 1, ma è stata deliberatamente usata da Madri e Padri Costituenti per indicare non solo lo Stato e gli organi costituzionali, Parlamento, Governo, Magistratura, Capo dello Stato, Corte costituzionale, ma anche le Regioni, le Province, i Comuni, le scuole, i tribunali, gli ospedali ed ogni luogo che rappresenti la nostra comunità.

Riconosce: i Costituenti non adottano il termine “afferma” o “proclama”, ma riconosce, cioè “trova già”. Un diritto umano esiste a prescindere dal fatto che un ordinamento lo affermi, esiste perché è connaturato ad ogni essere umano: il diritto ad essere rispettato/a, a esprimere il proprio pensiero, ad avere un’istruzione adeguata, a essere curato/a, ecc.
Inoltre, la categoria dei diritti umani è in continua evoluzione, non è fissata una volta per sempre. In diritto si dice che è una clausola generale.
A ogni persona, uomo, donna, bambino/a, anziano/a, giovane, nubile, celibe o coniugato/a, convivente, separato/a o divorziato/a, eterosessuale, omosessuale o transessuale, ricco/a o povero/a, sano/a o malato/a, libero/a o detenuto/a, cattolico/a, ebreo/a, protestante, musulmano/a, credente o non credente, spettano questi diritti, in ognuna delle formazioni sociali (famiglia, scuola, parrocchia, partito, fabbrica, studio professionale, ospedale, prigione, centro di prima accoglienza, casa di riposo, ecc.) in cui si svolga la sua personalità.

Garantisce: protegge.

Diritti inviolabili: tutti i diritti che spettano a ogni persona e che non possono essere eliminati nemmeno con una legge di revisione costituzionale.

Doveri inderogabili: doveri dai quali non ci si può esimere, altrimenti il progetto di società delineato dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Carta fondamentale italiana verrebbe meno o sarebbe comunque fortemente compromesso.

Se l’articolo 2 si fosse limitato alla sua sola prima parte, però, sarebbe stata una bella dichiarazione di principio: tutti i diritti umani per tutti e in ogni luogo vuol dire una società avanzata, una qualità della vita alta, servizi pubblici di qualità ed efficienti.
Tutto questo non è possibile senza la seconda parte dello stesso articolo 2: se voglio il riconoscimento di tutti i diritti per tutti e tutte devo adempiere i doveri di solidarietà, cioè devo sentirmi parte della comunità, considerando tutti come fratelli e sorelle di una stessa famiglia umana, come sostiene il preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu e come diceva Gandhi.
Solidarietà economica significa dovere inderogabile di contribuire alla spesa pubblica che assicura i diritti per tutti, cioè dovere di pagare le imposte e le tasse; solidarietà politica significa esercizio del diritto di voto attraverso il quale designo i miei rappresentanti, partecipazione alla vita politica intesa come informazione sulle principali vicende della vita politica nazionale e internazionale, partecipazione alla politica del Paese in cui vivo, della scuola in cui studio, del luogo in cui lavoro.
Il concetto di solidarietà sociale potrebbe essere sintetizzato in questa bella frase, che suggerisce il filosofo Salvatore Natoli in uno dei suoi scritti: «Fa’ agli altri quello che vorresti fosse fatto a te».
Non semplicemente non nuocere, non fare il male, ma essere proattivi, agire per fare il bene. «Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» è la frase che meglio sintetizza l’impegno a cui ognuna e ognuno di noi è chiamato alla realizzazione della prima parte dell’articolo 2. Anche per questo un Governo che conoscesse veramente il significato e le implicazioni di questo articolo della Costituzione, non condannerebbe, irridendole, imprese di solidarietà come la Global Sumud Flotilla, ma le incoraggerebbe.

La seconda parte dell’articolo 2 ci invita all’impegno e alla responsabilità, al sentirci parte di una stessa “comunità di destino”, come ci ricordava Edgar Morin, a cominciare da noi stessi a metter in pratica il progetto di società nuova voluto dalla Costituzione. La parola solidarietà ha preso il posto della parola “fraternità” (e oggi diremmo anche sororità o sorellanza) della Rivoluzione francese ed indica il fare parte di una stessa “famiglia umana”, quella stessa richiamata dal Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
Diritti e doveri sono, nell’articolo 2, inscindibili, cioè inseparabili, non possono esistere gli uni separatamente dagli altri. A ben guardare diritti e doveri non rappresentano, rispettivamente, situazioni piacevoli o spiacevoli quanto condizioni necessarie per la convivenzacome ci ricorda il costituzionalista Ernesto Bettinelli a cui dobbiamo anche questo bellissimo pensiero: «L’effettiva gradevolezza della convivenza dipende dai conviventi, dalla loro capacità non solo di eleggere rappresentanti onesti, competenti, seri e appassionati, ma anche di impegnarsi spontaneamente nella realizzazione di una società più virtuosa, mite e giusta.» La mitezza è una caratteristica della nostra Costituzione.
Il valore più importante dell’articolo 2, pertanto, è quello della persona umana che viene prima dello Stato, diversamente da quanto avveniva in epoca fascista, in cui la persona era subordinata all’interesse generale dello Stato. Anche per questo l’Italia non può che ripudiare la guerra, soprattutto quella recentemente usata come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con l’assurda giustificazione che per fare la pace bisogna fare la guerra.

  1. Articolo 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
    Abbiamo fatto riferimento alla strettissima correlazione fra questo articolo e quello che lo precede: vi è una consequenzialità logica sorprendente poiché diritti e doveri, se non saldamente ancorati al principio di eguaglianza sostanziale, potrebbero di per sé non garantire un’effettiva ed equa attuazione degli stessi.
    Da subito è bene evidenziare che l’art. 3 solo riduttivamente può essere inteso come l’articolo dell’eguaglianza.
    Nell’art. 3 sono presenti, infatti, altri tre pilastri: quello della dignità, quello della libertà, quello della solidarietà.

In esordio vi è la dignità. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… e la dignità è il macro-concetto da ascrivere ai diritti inviolabili della persona».
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo — adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 — considera nel Preambolo che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo» e sancisce all’art. 1 che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti».
La dignità è dunque il primo dei diritti inviolabili: la precondizione per il dispiegarsi delle potenzialità e delle opportunità per tutti e per ciascuno.

Articolo 3: I e II comma. Non è questa la sede per discettare di eguaglianza formale, o de iure (I comma) e di eguaglianza sostanziale, o de facto (II comma).
Il primo comma, certo, viene da lontano, dalle Rivoluzioni americana e francese: è il comma che prevede che nessuno/a può essere più uguale di altri di fronte alla legge, che tutela l’eguaglianza nelle diversità, che vuole impedire ogni discriminazione in base alla lingua, al sesso (fondamentale l’apporto di Merlin), alla razza, alla religione, alle opinioni politiche e, da ultimo, «alle condizioni personali e sociali».
E sono proprio le differenti «condizioni personali e sociali» che ci introducono al II comma e ci fanno ben comprendere come il primo comma sia necessario, ma non ancora sufficiente per dotare di effettività un principio pur solennemente enunciato.
Condizioni personali e sociali, dunque: la condizione di persona non credente, non eterosessuale, disoccupata, convivente, di persona detenuta, disabile, orfana,… un lungo elenco che ci porta al II comma, agli ostacoli di ordine economico e sociale da rimuovere.
Ed eccoci nel cuore pulsante dello Stato sociale interventista, di una Repubblica democratica che assume l’imperativo categorico di rimuovere detti ostacoli; ostacoli che, «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione…».

Rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza…: libertà ed eguaglianza, insieme, intimamente connesse, incastonate da un inciso, suggellate da un “di fatto” (preteso da Teresa Mattei durante la discussione in Plenaria alla Costituente), precedute da un gerundio che denuncia tutta l’immanenza di libertà ed eguaglianza come vuoti simulacri.
Libertà ed eguaglianza non in contrapposizione, ma costituenti un nesso inscindibile: è forse libero/a chi non è libero/a dal bisogno, è libero/a l’analfabeta, il padre o la madre disoccupato/a, il lavoratore o la lavoratrice in nero, il bambino o la bambina di due anni in carcere con la madre detenuta?

Dignità, eguaglianza, libertà, solidarietà: questa è la sequenza nell’art. 3.
Solidarietà, alfine, nell’accezione presente nell’art. 2 di “dovere inderogabile”, il cui adempimento è richiesto dalla Repubblica a tutti i cittadini; solidarietà politica, economica e sociale che sola può garantire, con le risorse umane e finanziarie, la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale, di fatto.

Quanto dell’articolo 3, ci interroghiamo, è oggi attuato?
Pensiamo che il cittadino e la cittadina consapevoli dei propri diritti/doveri possano essere in grado, osservando il Paese, di giudicare.
Sicuramente possiamo dire che non c’è eguaglianza effettiva quando lo Stato non «promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro» (art. 4); quando non finanzia adeguatamente il servizio sanitario pubblico negando di fatto il diritto fondamentale alla salute (art. 32); quando impedisce agli e alle «studenti capaci e meritevoli … privi/e di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi» art. 34); quando non “garantisce al lavoratore (e alla lavoratrice n.d.r.) e alla sua famiglia una retribuzione che assicuri un’esistenza libera e dignitosa» (art. 36); quando non promuove con provvedimenti cogenti le «pari opportunità tra donne e uomini» (art. 51); quando nega il diritto d’asilo alla e allo straniero «al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana» (art. 10); quando il drammatico sovraffollamento delle carceri, lesivo della dignità umana, vanifica di fatto la finalità della rieducazione per il reinserimento sociale (art. 27).

Vogliamo concludere immaginando che la Costituzione tutta possa appieno inverarsi nella polis proprio allorquando tutti e tutte, in primis i giovani e le giovani cittadine, avendola conosciuta, l’avranno scolpita nella mente, sentita col cuore e percepita sulla pelle come un ottimo vestito che non si logora nel tempo.

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Articolo di Sara Marsico

Giornalista pubblicista, si definisce una escursionista con la “e” minuscola e una Camminatrice con la “C” maiuscola. Eterna apprendente, le piace divulgare quello che sa. Procuratrice legale per caso, docente per passione, da poco a riposo, scrive di donne, Costituzione, geopolitica e cammini.

Articolo di Giorgio Bertazzini

Mi considero Resistente perché credo nella Costituzione. Mi sento Partigiano perché nella Polis si sceglie. Ripudio la guerra perché ripudio il Dio denaro. Fatico a essere tollerante con gli intolleranti. Non riesco proprio ad amare gli indifferenti. Amo chi mi ha fatto conoscere Il Piccolo Lord e Il Piccolo Principe. Lotto per l’utopia possibile di Gino Strada: «Utopia è il nome di desideri, idee, progetti che possono diventare realtà».

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