I dati di Openpolis relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) mettono in luce la distanza tra il riconoscimento formale della parità di genere come priorità trasversale e l’effettiva capacità delle politiche adottate di trasformare le condizioni di vita delle donne. In altre parole, la parità di genere occupa una posizione di rilievo nei documenti programmatici; meno evidente è la sua presenza nei risultati concreti.
Sono state individuate 56 misure del Pnrr considerate in grado di incidere direttamente o indirettamente sulla condizione femminile, per un valore complessivo di circa 98,4 miliardi di euro. Una cifra certamente significativa, che potrebbe far pensare a un cambiamento strutturale di ampia portata. Tuttavia, come spesso accade nelle politiche pubbliche, tra l’entità delle risorse stanziate e gli effetti prodotti esiste un gap che non sempre può essere colmato con la sola forza degli annunci.
Una prima criticità riguarda il divario tra gli obiettivi dichiarati e i risultati effettivamente raggiunti. Alla fine del 2025, la spesa media delle misure considerate rilevanti per la parità di genere si attestava al 45,5% delle risorse previste, una percentuale piuttosto modesta per un piano ormai entrato nella fase conclusiva della sua attuazione. Evidentemente, anche le politiche per la parità hanno risentito di quella peculiare elasticità temporale che caratterizza molti programmi pubblici italiani. Ricordiamo che ogni ritardo nell’attuazione del Piano, riduce la capacità degli interventi di produrre effetti concreti nei tempi previsti e rischia di lasciare incompiute molte azioni destinate a favorire l’occupazione femminile, la conciliazione tra lavoro e vita privata e l’accesso ai servizi.
Uno degli strumenti principali attraverso cui il Pnrr avrebbe dovuto produrre effetti concreti sulla parità di genere era rappresentato dalle cosiddette clausole sociali inserite nei bandi pubblici, clausole che prevedevano una quota del 30% di nuove assunzioni femminili negli appalti finanziati dal Piano. L’obiettivo era chiaro: utilizzare gli investimenti pubblici non soltanto per realizzare opere e infrastrutture, ma anche per aumentare la partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro. Le linee guida attuative hanno chiarito che il rispetto di tali clausole costituisce una condizione necessaria per l’ammissibilità della spesa ai fini del rimborso europeo.
Nei fatti, tuttavia, queste disposizioni sembrano aver goduto di una certa flessibilità interpretativa. La parità di genere è stata spesso trattata come un obiettivo importante, purché non “disturbasse il manovratore” ovverossia purché non interferisse con altre priorità considerate più urgenti. E quando una norma può essere derogata con relativa facilità, il messaggio implicito è che l’occupazione femminile rappresenti un valore auspicabile, ma non necessariamente irrinunciabile.
Infatti, nel 2025, soltanto il 7,3% delle procedure Pnrr ha previsto clausole finalizzate a incentivare la parità di genere e l’assunzione di giovani. Dall’avvio del Piano, la clausola relativa alla riserva di assunzioni compare solamente nel 33,65% dei casi; nel 50,81% dei bandi non è stata inserita affatto, mentre nel restante 15,54% le informazioni non risultano disponibili (Dati Anac). Questi numeri suggeriscono che uno degli strumenti più frequentemente richiamati nel dibattito pubblico è stato, nella pratica, utilizzato con una certa parsimonia, applicato in modo discontinuo e largamente insufficiente. In altre parole, quella che era una misura presentata come centrale nella strategia di inclusione ha finito per assumere un carattere sorprendentemente opzionale.
Come dicevamo, la mancata applicazione delle quote è stata resa possibile dall’esistenza di numerose deroghe normative. Le stazioni appaltanti possono infatti non applicare l’obbligo del 30% ricorrendo a nove differenti motivazioni. Quella più frequente è rappresentata dal ridotto valore economico del contratto, che da sola giustifica il 44,2% delle deroghe registrate, ma c’è anche un 39% dei casi di deroga in cui la motivazione viene classificata genericamente come “altro”. Una categoria che, per ampiezza e vaghezza, sembra possedere virtù quasi taumaturgiche. Questa mancanza di trasparenza rende difficile verificare la reale fondatezza delle deroghe e alimenta il rischio che l’obbligo venga aggirato con eccessiva facilità.
Tutto ciò avviene nonostante l’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia ribadito che tali clausole non hanno carattere facoltativo e che il loro mancato rispetto dovrebbe comportare l’applicazione di penali o persino la risoluzione dei contratti.
Un’altra occasione forse persa riguarda le misure dedicate all’imprenditoria femminile. Il Pnrr destina complessivamente 400 milioni di euro al sostegno delle imprese guidate da donne attraverso fondi agevolati, strumenti di finanziamento e programmi di accompagnamento imprenditoriale. L’intervento ha riscosso un interesse significativo, con oltre 13.000 domande presentate e il raggiungimento anticipato di alcuni target intermedi. Tuttavia, al 31 dicembre 2025 risultava speso soltanto il 39,7% delle risorse disponibili. In pratica una parte consistente dei fondi destinati a favorire l’autonomia economica delle donne non è ancora stata tradotta in investimenti reali e occasioni produttive. Viene da pensare che l’entusiasmo manifestato dalle potenziali beneficiarie non abbia trovato un corrispondente slancio nella capacità di trasformare le risorse stanziate in opportunità concrete.
Ma il nodo più rilevante riguarda probabilmente la questione del lavoro di cura. Com’è noto, una delle principali cause della disuguaglianza di genere risiede nella distribuzione asimmetrica delle attività di cura, svolte prevalentemente dalle donne e spesso non riconosciute né economicamente né socialmente.
Il Pnrr riconosce la parità di genere come priorità trasversale ma, bisogna essere onesti, tende a considerarla soprattutto come una leva per la crescita economica. Le donne appaiono spesso come una risorsa produttiva ancora non pienamente valorizzata, quasi che il problema principale della disuguaglianza consista nel mancato sfruttamento di una quota di PIL potenziale piuttosto che in una persistente asimmetria di diritti, opportunità e riconoscimento sociale. Questa impostazione rischia di ridurre l’emancipazione femminile a una questione di efficienza economica, trascurando il fatto che la disuguaglianza tra uomini e donne riguarda anzitutto la distribuzione del potere e delle opportunità.
In questo senso, il principale limite del Pnrr è che non mette realmente in discussione la divisione sessuale del lavoro. La costruzione di asili nido, il rafforzamento del tempo pieno e l’ampliamento dei servizi territoriali rappresentano certamente interventi positivi, ma non modificano automaticamente il modello culturale che continua ad attribuire alle donne la responsabilità primaria della cura dei figli, degli anziani e delle persone non autosufficienti.
Il rischio è che tali misure finiscano per essere interpretate principalmente come strumenti per aumentare la disponibilità delle donne verso il mercato del lavoro, lasciando sostanzialmente intatta l’idea che la responsabilità della cura continui a gravare prevalentemente sulle loro spalle. Cambiano i servizi, ma non necessariamente le aspettative sociali che li rendono necessari.
Un’altra delusione proviene dalle Case della Comunità. Si tratta di strutture che offrono un accesso integrato ai servizi sanitari e sociosanitari grazie a équipe multidisciplinari composte da medici di base, pediatri, specialisti, infermieri e assistenti sociali.
Il progetto è finanziato dal Pnrr con 2 miliardi di euro. Tuttavia, la Missione 6 dedicata alla salute ha incontrato notevoli difficoltà di attuazione. Inizialmente era prevista la realizzazione di 1.350 Case della Comunità, ma il target è stato successivamente ridotto a 1.038 strutture mantenendo invariato il finanziamento. La revisione è stata determinata, dicono, dall’aumento dei costi, dai ritardi accumulati e dalle difficoltà amministrative e progettuali.
Tra i servizi che possono essere ospitati dalle Case della Comunità figurano consultori e attività di supporto alle donne vittime di violenza. Appare tuttavia evidente il carattere marginale attribuito a queste funzioni: il tema del contrasto alla violenza di genere, sembra occupare una posizione piuttosto discreta nell’architettura dell’intervento, quasi fosse un’aggiunta eventuale più che una componente strutturale. Né viene valorizzato il ruolo dei Centri Antiviolenza già presenti sul territorio.
La violenza maschile contro le donne rappresenta uno dei principali ostacoli alla piena partecipazione sociale e politica delle donne e dovrebbe occupare una posizione centrale nelle politiche pubbliche. Il fatto che il tema emerga soltanto indirettamente conferma come il Pnrr privilegi una visione prevalentemente economica della parità di genere, dedicando minore attenzione alle dimensioni culturali, relazionali e sociali della discriminazione.
Alcune parti del Piano sembrano inoltre avvicinarsi a ciò che viene definito “gender washing”, ossia l’attribuzione di una valenza di genere a politiche che non sono state effettivamente progettate per ridurre le disuguaglianze tra uomini e donne.
Nel caso del Pnrr, l’inclusione tra le misure per la parità di interventi quali la banda larga, il trasporto ferroviario, il Superbonus o la valorizzazione turistica può essere interpretata come un esempio di questa tendenza. Naturalmente tali investimenti possono produrre benefici anche per le donne; seguendo lo stesso ragionamento, tuttavia, sarebbe difficile individuare una politica pubblica che non possa essere presentata, almeno indirettamente, come una misura per la parità di genere. Ciò che manca è una valutazione sistematica e verificabile dell’impatto differenziato che tali interventi producono sulle diverse condizioni di vita di uomini e donne.
Infine, risulta assente una prospettiva realmente intersezionale. Le discriminazioni non colpiscono tutte le donne allo stesso modo e i dati di Openpolis mostrano chiaramente l’esistenza di forti differenze territoriali nell’attuazione delle misure, nei livelli di spesa e nella disponibilità dei servizi.
Una donna residente in un territorio caratterizzato da servizi insufficienti, bassi livelli occupazionali e limitate infrastrutture sociali si trova in una condizione profondamente diversa rispetto a una donna che vive in contesti maggiormente dotati di risorse e opportunità. Il Pnrr affronta invece la questione di genere in modo sostanzialmente uniforme, senza considerare adeguatamente le differenze legate al territorio, al reddito, all’età, alla provenienza migratoria o alla condizione familiare.
In sintesi, possiamo concludere che: il Pnrr affronta la parità di genere prevalentemente come una questione di accesso al mercato del lavoro e di crescita economica. Pur introducendo strumenti potenzialmente utili, il Piano mostra limiti significativi nella sua attuazione: vincoli facilmente aggirabili, deroghe ampiamente utilizzate, scarsa attenzione alla redistribuzione del lavoro di cura, persistenti disuguaglianze territoriali e assenza di una prospettiva intersezionale. Il risultato è che la parità di genere occupa una posizione centrale nella narrazione del Piano, ma assai meno centrale nelle scelte che ne hanno concretamente orientato l’attuazione. Più che un principio guida, essa rischia di apparire come una formula obbligata del lessico istituzionale: presente in ogni premessa, molto meno nei risultati.
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Articolo di Ester Vitale

Laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è stata Segretaria Generale della Uilca Sicilia, segretaria Regionale della Uil Sicilia, parte del Consiglio Nazionale della Uil — militando nel Coordinamento Pari Opportunità — e membro della Commissione per l’Imprenditoria femminile della Cciia di Caltanissetta. Consigliera del Comitato Economico e Sociale Europeo fino a settembre 2020, oggi è portavoce dell’Associazione “Onde donneinmovimento” di Caltanissetta.
