La legge Sacchi contro l’infirmitas sexus: 17 luglio 1919

L’antico pregiudizio, assurto al rango di principio giuridico, dell’infirmitas sexus, che fa discendere dalla differenza di genere una differente condizione giuridica per uomini e donne, è duro a morire, nella legislazione e nella mentalità collettiva. Un suo primo sgretolamento si ha il 17 luglio 1919 con l’approvazione della legge 1176, Norme circa la capacità giuridica della donna, nota anche come legge Sacchi, che abroga l’istituto dell’autorizzazione maritale per le donne sposate ed è considerata la sola grande riforma della famiglia attuata dall’Italia liberale. Il provvedimento è sicuramente un passo importante in direzione dell’emancipazione femminile e supera per alcuni aspetti il principio di origine romana dell’infirmitas sexus. Nell’antica Roma le donne sono oggetto di una disciplina giuridica speciale, basata, come gran parte delle leggi, sui mores, le consuetudini e le usanze dei padri, non certo delle madri. Si ritiene necessario farle guidare – per il loro bene – dall’autorità dei tutori maschi, “naturalmente” liberi dall’infirmitas sexus. Ancora nel 1883 la Cassazione di Torino conferma il divieto d’iscrizione di Lidia Poët all’ordine degli avvocati sulla base dell’infirmitas sexus, dichiarando che «L’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». Con la medesima motivazione nel 1906 la Corte d’Appello di Firenze esclude l’iscrizione delle donne nelle liste elettorali, affermando che «la donna ob infirmatatem sexus non ha né può avere la robustezza di carattere, quella energia fisica e mentale necessaria per disimpegnare come l’uomo le pubbliche cariche». Per tutto l’Ottocento, del resto, la condizione giuridica della donna non è scalfita dalle rivoluzioni del secolo precedente ed è in sostanziale continuità con l’antico regime: il codice napoleonico del 1804, modellato sul diritto consuetudinario francese, prevede la totale subordinazione della moglie al marito. La donna nubile è soggetta all’autorità del padre per tutta la vita, oppure prima del matrimonio nel caso si sposi, per passare dopo le nozze a quella maritale. È donna-figlia oppure donna-moglie, inesistente per una legislazione fatta su misura per uomini-patres. In Italia il Codice civile unitario o codice Pisanelli del 1865 adotta il modello del codice sabaudo del 1837 e di quello napoleonico, con alcune varianti peggiorative, fra cui l’esclusione del divorzio. La subordinazione femminile alla potestà del marito è fissata dall’autorizzazione maritale che vincola alla volontà del coniuge la possibilità delle mogli di gestire il patrimonio familiare e gli stessi beni personali e, fino al 1877, anche la tutela per via giudiziaria dei propri interessi. Quella delle donne italiane è, fino al Novecento, una cittadinanza debole: dopo il matrimonio sono equiparate ai minori, sono escluse dalle libere professioni e dai gradi superiori dell’istruzione, sono prive di tutele sul lavoro e non hanno diritto di voto, sia politico, sia amministrativo. Solo grazie alla Prima guerra mondiale le donne riescono a fare passi in avanti sul piano sociale: lo stato di necessità determina la loro chiamata in massa ai lavori tradizionalmente maschili, in sostituzione degli uomini al fronte. Il senso di riconoscenza per il loro contributo decisivo durante il periodo bellico porta a ragionare su un possibile mutamento della loro condizione giuridica, in una prospettiva ancora maschilista, poiché s’intende risarcirle e premiarle, anziché riconoscere loro diritti inalienabili. Già prima della guerra sono discusse, senza essere approvate, due proposte di legge riguardanti l’abolizione dell’autorizzazione maritale: quella di Carlo Gallini nel 1910 e quella di Scaloja nel 1912. Nel 1916, a guerra iniziata, Amedeo Sandrini presenta una proposta sullo stesso tema, nel momento in cui è ministro di Grazia e Giustizia e dei culti Ettore Sacchi, radicale d’idee progressiste. Secondo Sandrini i tempi sono maturi per la riforma, necessaria anche per una ragione politica: nei territori austro-ungarici che l’Italia sta conquistando le donne già godono di un trattamento giuridico più liberale. Il suo progetto, tuttavia, non ha seguito poiché il ministro Sacchi presenta una proposta più ampia che prevede per le donne la possibilità di esercitare anche funzioni tutelari. Il 7 marzo 1919, dopo la fine delle ostilità, ha inizio la discussione alla Camera; la proposta di legge è stata ulteriormente ampliata dalla commissione parlamentare, con l’accesso delle donne alle professioni e ai pubblici impieghi, tranne quelli implicanti poteri giurisdizionali. Tutti i deputati che intervengono si esprimono a favore dell’approvazione e molti di loro, fra cui anche Ettore Sacchi, chiedono l’estensione del diritto di voto alle donne. Il 17 luglio la legge è finalmente approvata; modificando alcuni articoli dei codici civile, di commercio e di procedura civile, elimina buona parte delle limitazioni giuridiche alle donne sul piano del diritto civile. L’articolo 1 abroga l’articolo 134 del codice civile, per cui «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l’autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l’autorizzazione in genere o per alcuni dei detti atti, salvo il diritto di revocarla». Inoltre, lo stesso articolo abroga gli articoli del codice civile che disciplinavano i divieti posti dall’articolo 134 e quello che vietava alla moglie l’accettazione del mandato senza l’autorizzazione del marito. L’articolo 2 elimina il consenso maritale per l’esercizio dell’attività di commerciante da parte della moglie; l’articolo 3 abroga completamente il capo II del titolo IV del codice di procedura civile, Dell’autorizzazione alla donna maritata; l’articolo 4 ammette le donne al ruolo di tutrici; l’articolo 5 abroga il diritto di opposizione del marito agli atti posti in essere dalla moglie; l’articolo 6 elimina il divieto che impedisce alle donne di esercitare le funzioni di arbitro; l’articolo 7 segna precisi limiti all’accesso delle donne alle professioni, escludendole dagli impieghi pubblici più importanti e strategici, quali la magistratura e l’esercito, e non è loro consentito esercitare «diritti e potestà politiche». Infine, l’articolo 8 dispone che «Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno». Contestata dalle femministe dell’epoca, la legge Sacchi costituisce per le donne italiane una forma di ricostituzione di cittadinanza, benché non ancora paritaria, e, di fatto, emancipa le mogli, ma non le donne. La donna-moglie esce da un secolare stato di minorità senza però poter accedere a posti di rilievo nella società; l’obiettivo della legge è tutelare la famiglia rafforzando la posizione della moglie. Inoltre, il regolamento dispositivo (R. D. 4 gennaio 1920) introduce una serie di limitazioni all’accesso femminile alle professioni, in particolare quelle collegate al potere d’imperium, su cui si innesta successivamente l’intervento discriminatorio del fascismo, che riprende e rafforza la concezione della naturale inferiorità della donna, vietando per legge alle donne l’insegnamento di storia, filosofia, economia nelle scuole superiori, fino a espellerle progressivamente dalla pubblica amministrazione. In particolare l’articolo 2 del R.D.L. 5 settembre 1938 stabilisce «l’esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi», disposizione peraltro confermata nell’Italia repubblicana nel Testo unico sugli impiegati civili dello Stato del 1957. Bisogna aspettare il 1960 perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 33, dichiari illegittimo l’articolo 7 della legge del 17 luglio 1919 n. 1176 poiché in contrasto con gli articoli della Costituzione che sanciscono l’eguaglianza di fronte alla legge (articolo 3) e  l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive anche per le donne (articolo 51). La storica sentenza è il frutto del ricorso di Rosanna Oliva, assistita dall’avvocato Costantino Mortati, uno dei più importanti costituzionalisti italiani, contro il Ministero dell’interno, e sancisce che la diversità di sesso non può essere mai ragione di discriminazione legislativa. Solo con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, che abroga la legge Sacchi, le donne possono finalmente accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limiti di mansioni e di carriera. Nel 2003 inoltre l’articolo 51 è oggetto di revisione costituzionale ed è introdotto il principio per cui, al fine di rendere effettiva la possibilità di accesso ad uffici pubblici e cariche elettive in condizioni di eguaglianza, «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Ancora nel Ventunesimo secolo si deve prevedere per legge la promozione di pari opportunità e il pregiudizio antico dell’infirmitas sexus, finalmente sradicato dalla legislazione, permane nella mentalità e nei comportamenti discriminatori di non piccola parte della società italiana. Tuttavia è giusto ricordare la legge Sacchi, come hanno fatto convegni di studio e altre numerose iniziative promosse in occasione del suo centenario nel 2019, poiché segna una tappa importante nel percorso di acquisizione di cittadinanza da parte delle donne italiane.

 

 

Articolo di Claudia Speziali

mbmWJiPdNata a Brescia, si è laureata con lode in Storia contemporanea all’Università di Bologna e ha studiato Translation Studies all’Università di Canberra (Australia). Ha insegnato lingua e letteratura italiana, storia, filosofia nella scuola superiore, lingua e cultura italiana alle Università di Canberra e di Heidelberg; attualmente insegna lettere in un liceo artistico a Brescia.

Un commento

Lascia un commento

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...